Le pronunce giurisdizionali. Pronunce di merito, di rito, interlocutorie. Errore scusabile

Secondo l’art. 33 il giudice può pronunciare una sentenza (quando definisce in tutto o in parte il giudizio), un’ordinanza (quando assume misure cautelari o interlocutorie o quando decide sulla competenza e in cui viene indicato il giudice competente) e un decreto (nei casi previsti dalla legge). Lo stesso articolo stabilisce che le pronunce di primo grado sono esecutive.
Per quanto riguarda le pronunce di merito, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento che è stato impugnato; può ordinare all’amministrazione che sia rimasta inerte, di provvedere entro un termine; può emettere una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e disporre misure di risarcimento in forma specifica (art. 2058, c.c.). Nei casi di giurisdizione di merito, il giudice può adottare un nuovo atto o modificare o riformare l’atto impugnato, può disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, come la nomina di un commissario ad acta.
Come specificato dal secondo comma, il giudice non può, in nessun caso pronunciare con  riferimento  a poteri amministrativi che non siano stati ancora esercitati e non può avere cognizione sulla legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento (art. 29 del c.p.a.).
Il terzo comma spiega che se nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta solo l'illegittimità ai fini risarcitori.
Nel caso di condanna pecuniaria e in mancanza di opposizione delle parti, il giudice può stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.  Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 
Inoltre come precisato dal comma 5 dell’art. 34, qualora nel corso  del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Per quanto riguarda le pronunce di rito, l’art. 35 stabilisce che il giudice, anche d’ufficio può dichiarare il ricorso irricevibile, (se il ricorso è stato depositato o notificato tardivamente), inammissibile, (quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative alla pronuncia sul merito) o improcedibile, (quando nel corso  del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o nel caso in cui non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato o se sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito).
L’estinzione del giudizio si ha invece perenzione, per rinuncia o nel caso in cui non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. L’art. 37 specifica però che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in  presenza  di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. 
Nel caso in cui il giudice non definisce il giudizio nemmeno in parte, emetterà una ordinanza. Il giudice pronuncerà una sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.