Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
Entro trenta giorni dall’ultima notificazione, il ricorso e gli altri atti processuali che sono stati notificati, devono essere depositati nella segreteria del giudice, come prescrive l’art. 45 del codice. Se la notificazione è fatta in un altro Stato dell’Europa, i trenta giorni vengono aumentati di altri 30 giorni o di altri 90 se la notificazione è fatta in uno Stato che si trovi fuori dall’Europa, come stabilito dall’art. 41, comma 5.
Il ricorrente ha poi la facoltà di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la