Astensione e ricusazione

Il capo V del primo libro del codice si occupa dell’astensione e della ricusazione. Secondo l’art. 17 e l’art. 18, la disciplina da applicarsi ed è quella contenuta nel codice di procedura civile. Secondo il comma 2 dell’art. 18, quando sono noti i magistrati, la ricusazione si propone almeno tre giorni prima dell’udienza designata con domanda diretta al presidente, altrimenti può proporsi oralmente all’udienza medesima prima  della discussione. Sempre l’art. 18 precisa, che i componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.