Tipologie di reato

Definizione ed analisi delle principali tipologie di reato

A seconda dei diversi parametri utilizzati la dottrina opera una classificazione delle singole tipologie di reato.

I delitti e le contravvenzioni

Una preliminare ed importante classificazione dei reati si coglie nella distinzione tra delitti e contravvenzioni. In mancanza di una specifica indicazione da parte dell'ordinamento il criterio che viene utilizzato nella distinzione delle due categorie del reato è di carattere meramente formale e si fonda sulla diversa tipologia di sanzione prevista dal legislatore per il singolo reato.

In particolare, vengono definite contravvenzioni quelle fattispecie di reato cui la legge correli le sanzioni dell'ammenda e dell'arresto. Al contrario integrano delitti i reati sanzionati mediante la multa o la reclusione.

I reati comuni e propri

I reati possono poi essere distinti in comuni o propri

I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). 

In quest'ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere. 

I reati di danno e di pericolo

A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l'offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo

Sulla base di tale distinzione è poi possibile distingue ulteriormente due tipi di reati: 

- di danno per cui è necessario un nocumento effettivo al bene giuridico tutelato; 

- di pericolo per integrare il quale è sufficiente una esposizione potenziale al pericolo del bene giuridico tutelato. 

I reati di pericolo astratto e pericolo concreto

A loro volta i reati di pericolo si distinguono in reati di pericolo in astratto (o presunto) e reati di pericolo in concreto (o effettivo).

Nel primo caso la situazione di minaccia o messa in pericolo del bene giuridico tutelato è insita nella condotta integrante la fattispecie astratta di reato (es. reato di incendio); il giudice si limiterà, dunque, a valutare la corrispondenza tra la fattispecie astratta e la fattispecie concreta, a prescindere dall'analisi della reale portata lesiva della condotta rispetto all'interesse tutelato dalla norma.

Al contrario, nei reati di pericolo in concreto la valutazione del giudice circa l'effettivo disvalore penale della condotta del soggetto agente risulta elemento imprescindibile ai fini della punibilità dello stesso, in linea con il principio di offensività del reato (es. reato di istigazione alla corruzione).

I reati di condotta e di evento

In ordine alla definizione della loro struttura interna i reati si distinguono in reati di mera condotta o reati di evento.

Nel primo caso il perfezionamento della fattispecie si delinea nella mera realizzazione della condotta antigiuridica del soggetto agente; mentre nel secondo caso la condotta deve produrre un evento tipico cui deve risultare causalmente connessa.

Reati dolosi e colposi

A seconda dell'elemento soggettivo del reato e in linea con il principio di colpevolezza, i reati si differenziano in colposi e dolosi.

Nei primi l'elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa che indica la violazione di regole di diligenza, prudenza e perizia da parte del soggetto agente ovvero nella lesione di singole indicazioni previste dalla legge (colpa specifica). Il dolo, invece, richiede la rappresentazione e la volizione degli elementi costitutivi del reato da parte dell'autore dello stesso. Si configura, invece, il dolo specifico quando l'autore del reato orienta la propria condotta alla realizzazione di un risultato. 

I reati commissivi e omissivi

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente).

I reati omissivi propri e impropri

I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri e impropri.

I reati omissivi propri presentano la struttura di reati di mera condotta e consistono nel mancato compimento dell'azione prescritta dalla legge (es. reato di omissione di soccorso).

I reati omissivi impropri, invece, risultano compatibili con la categoria dei reati di evento. Gli stessi trovano, infatti, fondamento nella previsione di cui all'art. 40, comma 2 c.p. ai sensi della quale "non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". La verificazione dell'evento tipico di reato che il soggetto qualificato aveva l'obbligo di impedire costituisce, pertanto, elemento essenziale dei reati omissivi impropri.

I reati di durata e i reati ad esecuzione istantanea

In relazione al tempus commissi delicti i reati si distinguono in reati a consumazione istantanea e reati di durata.

Nella prima categoria rientrano i delitti che si consumano immediatamente con la lesione del bene giuridico tutelato. In questi il momento del perfezionamento (inteso come integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie) coincide con la consumazione del reato.

Alla seconda categoria appartengono, invece, i reati che richiedono un considerevole lasso temporale ai fini della loro consumazione, dovuta alla protrazione nel tempo della condotta lesiva del bene giuridico tutelato.

Rispondono a tali caratteristiche:

  • reati permanenti (in cui la condotta antigiuridica viene protratta senza interruzioni per un considerevole lasso temporale con conseguente compressione del bene giuridico tutelato);
  • reati abituali (caratterizzati dalla reiterazione di condotte lesive della stesse specie o di diversa specie);
  • reati ad azione frazionata; o a consumazione prolungata (quando la legge indica più condotte per la commissione di una medesima fattispecie secondo il criterio del duplice schema).