Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e da cui l'ordinamento fa discendere l'irrogazione di una sanzione penale.
L'inquadramento del reato è sorretto da una serie di principi indicati dall'ordinamento giuridico.
Il principio di offensività
Il principio di offensività rappresenta uno pilastri su cui poggia la teoria del reato. Esso trova fondamento nell'antico brocardo "nullum crimen sine iniuria" che definisce la distanza dai regimi totalitari in cui il reato veniva concepito come illecito formale a prescindere dal suo concreto disvalore penale.
Il principio di offensività presenta una matrice costituzionale desumibile nel complesso dagli articoli 13, 25, comma 2, 27 comma 3 e 21 della Costituzione. Esso richiede che per potersi configurare una fattispecie di reato, e di conseguenza giustificare l'applicazione della pena, la condotta considerata debba tradursi in un'offesa ad un bene giuridicamente tutelato. Tale offesa nello specifico può consistere in un nocumento effettivo (reato di danno) o in una mera esposizione del bene ad una situazione di pericolo concreto o astratto (reato di pericolo).
La funzione che si attribuisce al suddetto principio è duplice: lo stesso opera al contempo come vincolo per il legislatore nella realizzazione delle scelte politico-criminali per la definizione delle fattispecie di reato (offensività in astratto) e come limite per il giudice cui impone di emanare condanne solo verso gli autori di fatti che presentino una concreta portata offensiva (offensività in concreto). Appare, dunque, evidente la portata garantistica di tale principio che tutela il cittadino da possibili condanne a meri atteggiamenti interiori, opinioni o condotte di vita.
La personalità della responsabilità penale
L'art. 27 della Costituzione rappresenta una norma fondamentale dell'ordinamento penale in punto di responsabilità.
Al primo comma si stabilisce che la responsabilità penale è personale. L'ordinamento, quindi, tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.
Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull'imputabilità) e quindi assoggettabili alla sanzione penale, mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.
Il principio di colpevolezza
In tempi più recenti la giurisprudenza è giunta ad interpretare il precetto di cui all'art. 27, comma 1 Cost. in maniera più ampia, quale definizione di una responsabilità non solo personale ma anche colpevole. La previsione in oggetto, in altri termini è divenuta fondamento giustificativo di quello che è stato definito come "principio di colpevolezza" inteso come necessità del legame psicologico tra il fatto e l'autore dello stesso in relazione ai profili soggettivi del dolo e della colpa.
Tale ricostruzione è stata introdotta dalle importanti Sentenze gemelle del 1988, in cui la Consulta ha enunciato quale requisito essenziale del reato la colpevolezza intesa come coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione da parte del reo almeno nei termini minimi della colpa, manifestando al contempo una evidente ostilità verso le forme di responsabilità oggettiva.
L'approdo della Corte Costituzionale è stato poi ripreso da molteplici pronunce della Corte di Cassazione che hanno consentito di operare una progressiva e sempre più rigorosa rilettura delle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate in chiave costituzionalmente orientata e dunque in linea con il parametro della colpevolezza.
Il principio di innocenza fino a prova contraria e la funzione rieducativa della pena
Il secondo e il terzo comma dell'art. 27 prevedono che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Vengono, pertanto, enunciati rispettivamente il principio di innocenza fino a prova contraria e la funzione rieducativa della pena.
