La qualificazione dei caratteri del reato rappresenta da sempre un tema centrale e controverso nella teoria del reato.
Diverse sono state le proposte da parte della giurisprudenza e della dottrina per definire i criteri di classificazione degli elementi essenziali del reato, in modo da restituire un modello unitario e applicabile alle singole fattispecie di reato. Si sono, infatti, delineati due principali filoni dottrinali e giurisprudenziali rappresentati dalle teoria bipartita (elemento oggettivo e elemento soggettivo) e dalla teoria tripartita (fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza).
Teoria bipartita
Secondo la teoria bipartita, tra gli elementi essenziali troviamo: elemento oggettivo (fatto materiale) e elemento soggettivo (dolo e/o colpa).
Il primo è costituito dalla condotta umana, dall’evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all’evento, mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).
Tale e concezione viene utilizzata principalmente a livello giurisprudenziale.
Elemento oggettivo
Come già anticipato l'elemento oggettivo è rappresentato dall'insieme di caratteri afferenti al profilo materiale del reato.
In particolare per condotta umana si intende l’azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. L'azione consiste in qualsiasi movimento dell’uomo che determini la modifica della realtà esterna, mentre l'omissione deriva dalla mancata realizzazione di un'azione che per legge si aveva l’obbligo di compiere.
In taluni reati poi l'integrazione dell'elemento oggettivo richiede altresì la determinazione di un evento tipico, inteso come modificazione della realtà fattuale per effetto del comportamento ascrivibile al soggetto agente. Il nesso di causalità, pertanto, si configura nella relazione eziologica (rappresentata attraverso la teoria controfattuale) tra la condotta illecita e l'evento lesivo.
L'elemento oggettivo, oltre a richiedere la compresenza di tali elementi positivi, è comprensivo anche dell'elemento negativo costituito dall'assenza di cause di giustificazione che rendano lecita una condotta coincidente con una fattispecie di reato.
Per la sussistenza del reato occorre, inoltre, la sussistenza del nesso psichico intercorrente tra il soggetto attivo e l’evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente.
L’elemento soggettivo (richiamato anche dall’art. 27 della Costituzione) può assumere la forma del dolo o della colpa ed è considerato criterio principale per la commisurazione della pena. Il primo comma dell’art. 42 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
Teoria tripartita
A livello dottrinale si è, invece, affermata la teoria tripartita.
Secondo questa impostazione all'interno di ciascun reato devono essere colti tre aspetti essenziali: il fatto tipico, l'antigiuridicità e la colpevolezza.
La differenza principale che si registra rispetto alla concezione bipartita consiste nella valorizzazione del requisito della antigiuridicità che viene, dunque, scorporato dall'elemento oggettivo, acquisendo una propria considerevole autonomia.
Rimangono, invece, pressoché identiche le altre categorie essenziali. In particolare il fatto tipico coincide con l'elemento oggettivo, mentre la colpevolezza definisce l'elemento soggettivo del reato.
Vediamoli nello specifico.
Fatto tipico
Con l'espressione "fatti tipico" si indica la situazione fattuale e concreta conforme alla fattispecie astratta di reato indicata dalla norma incriminatrice. Il fatto tipico risulta, pertanto, comprensivo di tutti gli elementi materiali richiesti dalla legge, quali la condotta, il soggetti attivo, il nesso di causalità, l'evento tipico.
Antigiuridicità
La creazione della categoria dell'antigiuridicità, come anticipato, rappresenta la principale novità della teoria tripartita. Questa consente di porre il fatto tipico in relazione con l'intero ordinamento e dunque con anche con le altre branche esterne al diritto penale.
Il carattere di tipicità della condotta del soggetto esprime già una prima fondamentale valutazione di contrarietà del fatto alla materia penale che si registra con l'integrazione della fattispecie astratta. Tuttavia, ai fini della sussistenza della fattispecie di reato, è necessario accertare che la medesima condotta non venga legittimata da norme ulteriori riscontrabili da un'analisi complessiva dell'ordinamento. Tali norme assumono la denominazione di cause di giustificazione anche dette scriminanti.
In altri termini l'antigiuridicità esprime e corrobora il giudizio di illiceità del fatto tipico e si delinea nella mancanza di cause di giustificazione che rendano lecita una condotta astrattamente integrante una fattispecie di reato.
Colpevolezza
A differenza del fatto tipico e dell'antigiuridicità che descrivono i caratteri oggettivi del reato, l'elemento della colpevolezza attiene alla sfera soggettiva dello stesso.
In particolare, la colpevolezza valorizza la sfera di connessione psichica del fatto al soggetto e si estrinseca negli elemento soggettivi del dolo, della colpa o della preterintenzione ai sensi dell'art. 42 c.p.
Trattasi, infatti, di una valutazione perfettamente coincidente con quella richiesta per l'elemento soggettivo nell'ambito della concezione bipartita.
