L'indulto è una causa di estinzione della pena, disciplinata dall'art. 174 del codice penale, attraverso il quale una pena viene condonata, anche solo parzialmente, o commutata in una diversa dello stesso genere.
- Quando si applica l'indulto
- Quando non può essere applicato l'indulto
- Indulto proprio e indulto improprio
- Chi può concedere l'indulto
- Aspetti procedurali dell'indulto
- Rapporti tra amnistia e indulto
- Differenza tra amnistia e indulto
- La Cassazione sull'indulto
- Cassazione sentenza n. 10763/2022
- Cassazione SS.UU. sentenza n. 18288/2010
- Cassazione SS.UU. sentenza n. 1031/2008
- Cassazione sentenza n. 45756/2007
Quando si applica l'indulto
L'indulto è quel provvedimento di clemenza, di carattere generale, attraverso il quale una pena viene condonata, anche solo parzialmente, o commutata in una diversa ma dello stesso genere.
L'indulto rientra tra le c.d. cause di estinzione della pena (sulle quali v. Cause di estinzione del reato e della pena e gli artt. 150 ss del codice penale).
Dell'indulto si occupa l'art. 174 del codice penale, il quale, dopo aver stabilito che tale provvedimento condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in una di un'altra specie, precisa che esso, comunque, non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto non disponga diversamente. L'indulto non estingue neanche gli altri effetti penali della condanna.
Nel caso di concorso di più reati, il codice penale stabilisce che l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene, secondo le norme che concernono il concorso dei reati.
Quando non può essere applicato l'indulto
L'articolo 174 c.p., infine, rinvia agli ultimi tre capoversi dell'articolo 151 c.p., ovverosia della disposizione che, invece, si occupa di disciplinare l'amnistia.
Di conseguenza, l'indulto può essere sottoposto a condizioni o a obblighi e non può essere applicato ai recidivi (se la recidiva è aggravata o reiterata) né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che il decreto non disponga diversamente.
Indulto proprio e indulto improprio
Generalmente si suole dividere l'indulto in proprio e improprio.
Più in particolare l'indulto proprio è quello che interviene nella fase esecutiva rispetto a una sentenza irrevocabile di condanna.
L'indulto improprio, invece, è quello che il giudice applica con sentenza.
Chi può concedere l'indulto
La concessione dell'indulto può avvenire solo seguendo il procedimento previsto dall'articolo 79 della Costituzione.
La norma prevede innanzitutto che ai fini della concessione di tale atto di indulgentia principis è necessaria l'emanazione di una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
In tale legge va peraltro stabilito il termine per l'applicazione dell'indulto, fissato senza dimenticare che il medesimo articolo 79 c.p. stabilisce che esso non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Aspetti procedurali dell'indulto
La concessione dell'indulto, tuttavia, non rende lo stesso automaticamente operativo. A tal fine è infatti necessario il provvedimento di applicazione ad opera della competente autorità giudiziaria. In particolare, se competente è il giudice dell'esecuzione, questi vi provvede, senza formalità, con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato.
Contro tale ordinanza i predetti soggetti possono proporre opposizione, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
L'indulto, peraltro, va applicato anche se è terminata l'esecuzione della pena qualora il condannato ne faccia richiesta.
Rapporti tra amnistia e indulto
L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali.
Entrambi sono atti di clemenza nei confronti di rei e degli imputati in relazione a determinati reati. Sono previsti dalla nostra Costituzione e disciplinati nel dettaglio da alcune norme del codice penale
In base all'art. 79 della Carta costituzionale, entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare, precisamente con due terzi dei componenti di ogni Camera. Questo quorum è richiesto sia con riferimento alla votazione finale che a quella relativa a ogni singolo articolo della legge che dispone l'amnistia o l'indulto. Una simile previsione riflette l'esigenza di una larga condivisione in merito alla decisione di "perdonare" determinati reati, per evitare abusi nell'utilizzo di tali delicati istituti.
Va notato, in merito, che l'attuale previsione costituzionale è frutto di una riforma del 1992, che, modificando la precedente disciplina, segnò il passaggio della competenza dalle mani del Presidente della Repubblica a quelle delle Camere.
La conseguenza più evidente di ciò è stata la drastica riduzione dell'adozione di atti di questo genere: in effetti, da allora non si è registrata alcuna amnistia ed una sola legge di indulto, nel 2006.
Differenza tra amnistia e indulto
La principale differenza tra amnistia e indulto risiede nel diverso sistema di operatività delle due misure.
Mentre l'amnistia, infatti, estingue il reato, l'indulto estingue soltanto la pena.
Questa circostanza è il riflesso delle differenti motivazioni che sono alla base dei due provvedimenti.
Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società, mentre l'indulto è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, anche se a volte la differenza di obiettivi delle due misure può risultare sfumata.
La Cassazione sull'indulto
La giurisprudenza che negli anni si è sviluppata in materia di indulto è copiosa e significativa:
Cassazione sentenza n. 10763/2022
Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito.
Cassazione SS.UU. sentenza n. 18288/2010
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata.
Cassazione SS.UU. sentenza n. 1031/2008
Per quanto riguarda le persone condannate all'estero le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 1031/2008 e dirimendo il contrasto giurisprudenziale allora in essere, hanno sancito che l'indulto si applica anche a queste nel caso in cui siano state trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.
Cassazione sentenza n. 45756/2007
In materia di concorso con la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui ricorrano simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena che dell'indulto, la prima prevale sul secondo. Essa infatti, quando si realizzano le condizioni previste dalla legge, determina l'estinzione del reato e non solo l'estinzione della pena.
