Custodia e amministrazione nella liquidazione giudiziale

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) ha profondamente modificato la fase della custodia e dell'amministrazione dei beni nella procedura di liquidazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 84-90 del CCII. Queste norme sostituiscono e aggiornano le precedenti disposizioni della Legge fallimentare (R.D. 267/1942), introducendo un sistema più moderno, trasparente e digitalizzato per la gestione del patrimonio del debitore insolvente.

Custodia e Amministrazione dei Beni

La disciplina della custodia e dell'amministrazione dei beni nel corso della liquidazione giudiziale è ora regolata dagli articoli 84-90 del CCII. Tali norme prevedono che il giudice delegato possa disporre, ove necessario, la custodia e l'amministrazione dei beni del debitore, al fine di tutelare il patrimonio e favorire una distribuzione efficace tra i creditori. La custodia dei beni rappresenta una fase fondamentale della procedura, volta a preservare l'integrità del patrimonio e a garantire che tutti i creditori possano essere soddisfatti in modo equo.

Apposizione dei Sigilli sui Beni

L'articolo 86 del CCII stabilisce che, per assicurare la conservazione e la tutela dei beni sottoposti a liquidazione giudiziale, il giudice delegato può ordinare l'apposizione dei sigilli sui beni mobili e immobili di valore, nonché sui documenti e sui materiali che possano influire sul patrimonio del debitore. La procedura di sigillatura deve essere eseguita in modo da garantire la piena tracciabilità e sicurezza, con la possibilità di affidare tale incarico al curatore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il curatore può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove necessaria, e, nel caso in cui i beni o le cose del debitore si trovino in più luoghi o comunque non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni, può delegare l'operazione di apposizione dei sigilli ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Consegna al Curatore

Ai sensi dell'articolo 87 del CCII, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tutti i beni sottoposti a custodia devono essere consegnati al curatore. La consegna deve essere formalizzata mediante verbale di consegna, che attesti lo stato dei beni e le modalità di gestione. La norma prevede che, in caso di rifiuto o di impedimento, il giudice possa adottare i provvedimenti necessari per garantire la disponibilità dei beni al curatore.

Il curatore è tenuto a ricevere e a custodire il denaro contante, le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il curatore è tenuto ad esibire le scritture contabili, qualora il debitore o chiunque ne abbia diritto ne faccia richiesta, e, nell'ipotesi in cui il curatore non provveda, possono proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Redazione dell'Inventario

L'articolo 88 del CCII disciplina la redazione dell'inventario dei beni del debitore, che deve essere effettuata dal curatore entro i termini stabiliti dal giudice. L'inventario deve contenere un elenco dettagliato di tutti i beni mobili, immobili, crediti, diritti e passività esistenti, corredato da una stima del valore. L'inventario deve essere redatto nel più breve termine possibile, in presenza o previo avviso del debitore e del comitato dei creditori, laddove nominato, nonché dei creditori stessi che possono intervenire.

Una volta rimossi i sigilli, il curatore prende in consegna i beni "di mano in mano che ne fa l'inventario", insieme con le scritture contabili e i documenti del debitore, e redige, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il debitore (ovvero gli amministratori se si tratta di società) a dichiarare, se ne hanno notizia, l'esistenza di altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite in caso di falsa o omessa dichiarazione.

Elenco Creditori

L'articolo 89 del CCII prevede che il curatore rediga e trasmetta al giudice un elenco aggiornato dei creditori, comprendente tutte le istanze di ammissione, i crediti già riconosciuti, le contestazioni e le eventuali cause pendenti. L'elenco deve contenere l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobili, sulle cose in possesso o nella disponibilità del debitore con l'indicazione dei relativi titoli.

L'elenco deve essere inserito nel fascicolo digitale della procedura, consentendo una gestione trasparente e condivisa delle informazioni. Questo consente ai creditori e alle altre parti interessate di accedere facilmente alle informazioni relative ai crediti e ai diritti vantati.

Bilancio dell'Ultimo Esercizio

Ai sensi dell'articolo 90 del CCII, il curatore è tenuto a predisporre, entro i termini stabiliti dal giudice, un bilancio finale dell'ultimo esercizio del debitore, contenente una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e finanziaria. Tale documento è fondamentale per la corretta liquidazione del patrimonio e per la distribuzione delle somme ai creditori. Il curatore deve apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte, al fine di garantire l'accuratezza e la completezza del bilancio.

Il fascicolo deve essere formato dal cancelliere immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale, in modalità informatica, corredato di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, devono essere custoditi separatamente.

Diritti di Visione e Accesso ai Documenti

Il fascicolo deve essere a disposizione del comitato dei creditori e di ciascun suo componente per la presa visione di qualunque atto o documento in esso contenuto. Analogo diritto spetta al debitore, fatta eccezione per la relazione del curatore e per gli eventuali atti riservati su disposizione del giudice delegato. Anche i creditori e i terzi interessati hanno diritto di prendere visione del fascicolo e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali hanno uno specifico e attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore.

Conclusioni