Aspetti procedurali del concordato preventivo


Fasi Procedurali

Il procedimento di concordato preventivo si articola nelle seguenti fasi:

Ammissione: il tribunale verifica i presupposti e ammette la domanda.

Pubblicità: la domanda è pubblicata nel registro delle imprese e comunicata ai creditori.

Assemblea dei creditori: i creditori discutono e votano il piano.

Omologazione: il tribunale omologa il concordato se approvato dai creditori.

Esecuzione: il debitore adempie il piano sotto la vigilanza del curatore.

Adunanza dei Creditori e Voto

L'adunanza dei creditori è convocata dal tribunale mediante avviso pubblicato anche in modalità digitale, con modalità e tempi stabiliti dal decreto di ammissione.

Durante l'adunanza, i creditori sono chiamati a esprimere il proprio voto sul piano di concordato, secondo le maggioranze previste dal CCII.

Omologazione

Se i creditori approvano il piano con le maggioranze richieste, il debitore può chiedere al tribunale l'omologazione.

Il tribunale, valutate le condizioni del piano e la congruità delle proposte, si pronuncia con decreto motivato, che ha efficacia di titolo esecutivo.

Ricorsi e Impugnazioni

Il decreto di omologazione può essere impugnato dal debitore o dai creditori insoddisfatti, mediante ricorso al tribunale entro termini stabiliti dalla legge (generalmente 10 giorni).

Ruoli degli Organi

Tribunale: autorità giudiziaria competente alla fase di ammissione, omologazione e impugnazioni.

Giudice delegato: responsabile del controllo e delle decisioni sulla procedura.

Commissario giudiziale: incaricato di verificare la veridicità dei dati e di assistere il tribunale.

Curatore: nominato per verificare la fattibilità del piano e vigilare sull'esecuzione.

Termini Processuali

Termine per deposito della documentazione: di norma 30 giorni dall'ammissione.

Termine per l'impugnazione: 10 giorni dall'ultima comunicazione.

Termine per la presentazione del piano: stabilito nel decreto di ammissione, generalmente 60 giorni, prorogabili.

Le novità del D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter)

Il D.Lgs. 136/2024 (cd. Correttivo ter), in vigore dal 28 settembre 2024, ha apportato modifiche significative alla disciplina procedurale del concordato preventivo:

Cross-class cram-down: è stato chiarito il meccanismo di omologazione del concordato in continuità quando non vi sia l'approvazione unanime delle classi. Il tribunale può omologare anche se approvato da una sola classe di creditori non integralmente soddisfatti, purché ricorrano tutte le condizioni dell'art. 112, comma 2, CCII.

Proposte concorrenti: la soglia minima di creditori necessaria per presentare proposte concorrenti rispetto a quella del debitore è stata ridotta al 5%.

Transazione fiscale: l'art. 88 CCII è stato interamente riformulato, coordinando la disciplina della transazione sui crediti tributari e contributivi con le condizioni per il cram-down fiscale.

Contratti pendenti: nel concordato in continuità aziendale, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'esecuzione, risolvere i contratti o anticiparne la scadenza per il solo fatto della presentazione della domanda di concordato.

Rendicontazione: l'obbligo di rendicontazione mensile da parte del debitore prosegue anche dopo l'ammissione al concordato.

Conclusioni