Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio sono due reati ex art. 328 del codice penale. La norma recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".
Natura giuridica
La norma contiene due fattispecie autonome di reato (rifiuto di atti d'ufficio e omissione di reati d'ufficio) che si configura come delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Trattasi di reati propri, di mera condotta e a forma libera. In particolare, il reato di cui al comma 1 si identifica come reato di pericolo, mentre quello previsto dal comma 2 è un reato di danno.
Bene giuridico tutelato
La norma in entrambi i casi si pone a presidio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Soggetto attivo
Entrambe le fattispecie presentano la struttura di reati propri, in quanto possono essere commessi da soggetti che posseggano la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Elemento oggettivo
Le due ipotesi di reato si distinguono sul piano oggettivo, in quando sanzionano condotte diverse.
Rifiuto d'atti d'ufficio
Il rifiuto d'atto d'ufficio è un reato che si verifica se un Pubblico Ufficiale o un dipendente pubblico rifiuta in maniera diretta di esercitare una sua mansione, sia a seguito di un ordine di un proprio superiore, che a fronte di una situazione che richiede, per legge, un'immediata reazione.
Il reato è tale solo a fronte di un rifiuto non adeguatamente motivato. Il rifiuto d'ufficio è un reato che si verifica contro gli stessi pubblici uffici. Ad esempio, un Ufficiale di Polizia che si rifiuti di eseguire un ordine diretto di un suo superiore incorre nel reato di rifiuto d'atti d'ufficio, così come un geologo che, conscio della situazione di pericolo strutturale di una particolare zona o edificio, non prenda i dovuti provvedimenti.
Omissione d'atti d'ufficio
L'omissione d'atto d'ufficio si configura invece a fronte di una mancata risposta, e non a fronte di un esplicito e diretto diniego.
Questo reato è imputabile se, una volta trascorsi 30 giorni da una richiesta, non si abbia ancora ottenuto alcuna risposta, né delle giustificazioni per il ritardo. In sostanza, il silenzio è omissione. La richiesta di cui sopra deve essere formulata sotto forma di diffida formale: se ignorata, avrà dunque luogo l'omissione.
Elemento soggettivo
Entrambe le fattispecie di caratterizzano sul piano soggettivo mediante il dolo generico. in particolare, è sufficiente la coscienza e la volontà da parte del pubblico ufficiale di ritardare, rifiutare od omettere l'atto dovuto.
Forme di manifestazione
Secondo la dottrina prevalente, il reato di cui al comma 1 si consuma quando l'atto d'ufficio non viene ad esistenza, a prescindere dal fatto che o privati lamentino una lesione della propria sfera giuridica.
Il comma 2, invece, si consuma con l'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il tentativo non è in ogni caso configurabile: per il comma 1 perché l'atto di rifiuto non è frazionabile, per il comma 2 perchè l'omissione non è compatibile con il tentativo.
Trattamento sanzionatorio
La sanzione prevista per il reato di rifiuto di atti d'ufficio varia da un minimo di 6 mesi sino a 2 anni di detenzione, e sono previste anche sanzioni pecuniarie fino a 1000 euro, oltre a sanzioni disciplinari sino all'interdizione completa dai pubblici uffici, in base alla gravità del fatto.
Il reato di omissione di atti d'ufficio è punibile con reclusione fino ad un anno ed una multa non oltre i 1032 euro, oltre a sanzioni disciplinari.
Note procedurali
Entrambi i reati sono procedibili d'ufficio.
La denuncia di un'eventuale omissione d'ufficio va presentata alle Forze dell'Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza.
Le denunce relative all'omissione d'atto d'ufficio possono essere presentate direttamente anche in Procura.
La competenza appartiene al Tribunale Collegiale. L'arresto e il fermo non sono consentiti.
