Minaccia a pubblico ufficiale

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Il reato di minaccia a un pubblico ufficiale: bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo e trattamento sanzionatorio

Il reato di minaccia a pubblico ufficiale è previsto dall'art. 336 c.p. che recita "Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa".

Natura giuridica

La minaccia a pubblico ufficiale è un delitto privato contro la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato comune, di danno, di mera condotta e a forma libera.

Bene giuridico

La finalità della disposizione è la tutela della libertà decisionale e d'azione dei pubblici ufficiali, che agiscono per la Pubblica Amministrazione.

Per questo è un reato plurioffensivo, perché nel violare la libertà del pubblico ufficiale si viola contestualmente anche quella della PA per la quale le persone fisiche agiscono.

Soggetto attivo e soggetto passivo

La fattispecie contempla un reato comune che può essere commesso da parte di chiunque.

Una qualifica specifica è invece, richiesta per il soggetto passivo che deve essere un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio.

Elemento oggettivo

La condotta si configura quando il soggetto attivo commette violenza o minaccia per una delle finalità alternative indicate dalla stessa.

Interessante anche quanto affermato dalla Cassazione n. 21416/2022: "Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, praticamente incontroversa, risulta chiaramente che, al momento in cui l'imputato ha tenuto le condotte contestategli (contestazione di una violazione al Codice della Strada), l'attività di polizia fosse ancora in corso: tanto, cioè, la verbalizzazione della violazione amministrativa rilevata, quanto le formalità per sequestro del veicolo. Ragione per cui non v'è dubbio che quel suo contegno fosse diretto ad impedire ai pubblici ufficiali intervenuti lo svolgimento della propria attività d'ufficio, così integrando la condotta tipica di cui all'art. 336, primo comma, cod. pen.".

Elemento soggettivo

Sul piano soggettivo la norma richiede il dolo specifico, in quanto la condotta posta in essere da parte del soggetto agente deve essere finalizzata a:

  • costringere il pubblico funzionario a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o ad omettere un atto dell’ufficio o delservizio, in analogia con la condotta punita dal reato di corruzione propria (art. 319 c.p.);
  • costringere il p.u. al compimento di un atto del proprio ufficio o comunque ad influire su di esso.

Gli Ermellini con la sentenza n. 13431/2022 ribadiscono che: "Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte 8Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021), nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico, che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento; sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo."

Inoltre, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 20950/2022: "In relazione all'art. 336 cod. pen., la condotta del (...) sarebbe stata inequivocabilmente intimidatoria e tesa ad influenzare l'operato del pubblico ufficiale, prospettando a questi con assoluta certezza la integrazione dell'ipotizzato reato e rappresentato, altresì, conseguenze giuridiche nel caso del mancato arresto. Sussisterebbe, inoltre, il dolo specifico, dovendo ritenersi che - ai fini dell'art. 336 cod. pen. - è sufficiente che le azioni intimidatorie siano finalizzate ad ostacolare l'esercizio del complesso di funzioni del pubblico ufficiale, non avendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto. Nel caso di specie, l'azione del (...) risultava finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (far arrestare soggetti innocenti) e omettere di compiere un atto d'ufficio (l'identificazione del ...). L'azione del (...) che con ripetute ed assillanti richieste sotto la minaccia di ripercussioni penali richiedeva il loro arresto pena la denuncia avrebbero realizzato l'elemento oggettivo della minaccia."

Trattamento sanzionatorio

La condotta prevista dal primo comma è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Mentre con riferimento alla finalità descritta dal comma due la pena è della reclusione fino a tre anni.

Note procedurali

Il reato è procedibile d'ufficio.

La competenza è del Tribunale Monocratico. 

L'arresto è facoltativo e il fermo non è consentito, eccetto per per le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 339 c.p.