Gaslighting

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Profili giuridici, rilevanza penale e risarcibilità del danno patito dalla vittima di gaslighting, la trappola infernale della violenza psicologica

Il rapporto di coppia che dovrebbe costituire il coronamento di reciproci sentimenti diventa, non di rado, teatro di vessazioni non solo fisiche ma anche psicologiche.

La violenza non sempre si manifesta nella più nota e riconoscibile forma fisica. Esistono, infatti, delle lacerazioni dell'animo che giorno per giorno sembrano quasi rientrare nella quotidianità della vittima in quanto non percepite come abuso nel momento della loro manifestazione. Anche nelle relazioni che in apparenza non sembrano presentare problemi di abuso o conflittualità, si profilano angherie insospettabili.

Si tratta di critiche quotidiane, battutine destabilizzanti, offese indirette, malumore e insoddisfazione perenni che minano l'equilibrio di chi subisce tali atteggiamenti, facendolo non solo sentire "sbagliato", ma anche dipendente dal proprio "carnefice", intravedendo erroneamente in quest'ultimo una persona d'aiuto al proprio miglioramento personale. La vittima di tali tecniche manipolative arriva a sentirsi persino in colpa: la crudeltà a cui viene sottoposta, è interpretata come "normale" conseguenza delle proprie inettitudini.

Cosa si intende per gaslighting

Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica che cerca di minare l'autostima e finanche la sanità mentale della vittima per poterla controllare. Secondo il dizionario americano Merriam-Webster, edito e continuamente aggiornato dal 1831, "gaslighting" è stato il sostantivo più cercato nel 2022 e si è, pertanto, aggiudicato il titolo di parola dell'anno. 

Il predetto termine trae origine da un'opera teatrale del 1938 intitolata appunto "gas light" (luci a gas), da cui fu tratto il film Gaslight del 1944 di George Cukor, in cui viene raccontata la storia di Gregory, che fa credere alla moglie Paula di essere pazza, utilizzando come strategia quella di alterare le luci della lampada a gas della casa: quando la moglie si avvede del calo di intensità della luce, il marito cerca di convincerla che il fenomeno sia frutto della sua immaginazione, spingendola a dubitare di se stessa e della propria sanità mentale.

Tra i primi a parlare di gaslighting in Italia figura la rivista web di psicologia Psicoadvisor che descrive il fenomeno come una "forma di violenza psicologica silenziosa, in cui si sperimenta angoscia, impotenza, frustrazione e si finisce per diventare vittime di un abuso senza accorgersene".

Caratteristiche del gaslighting

Trattasi di azioni costanti, ma impercettibili, flebili ma pungenti, come una sorta di lento stillicidio, un reiterarsi di comportamenti sempre e comunque negati dall'abusante.

Dunque, il gaslighting non è altro che una forma di maltrattamento, un abuso emotivo di solito posto in essere da partner con disturbi della personalità, narcisisti e manipolatori che inducono la vittima a dubitare delle proprie percezioni e dei propri sentimenti, fino al punto di ritenere di avere problemi mentali.

Il tratto tipico di chi subisce crudeltà mentale da parte del proprio partner è, infatti, uno stato di totale confusione sul piano emotivo e una sorta di assuefazione che impediscono di percepire quanto subito come sbagliato. Il manipolatore, noto come "narcisista perverso" è una persona dall'acuta cattiveria che impone un amore finto, malsano che imprigiona il partner in una relazione tossica e anaffettiva. Un vero e proprio "massacro" psicologico in cui la vittima si convince di essere inetta, piena di difetti e siffatta condizione la rende più vulnerabile e facilmente assoggettabile al controllo del gaslighter. Il crudele manipolatore è vuoto di sentimenti, incapace di vivere in maniera vera e genuina l'amore e la sua megalomania, l'assenza di empatia e d'interesse per gli altri, la totale negazione dell'identità altrui, la fredda distanza affettiva celano, spesso, frustrazioni, insoddisfazioni personali o relazioni fedifraghe.

L'obiettivo dell'abusante è di sopprimere le reazioni di autodifesa della vittima per sfuggire alle sanzioni che gli spetterebbero e continuare così a perpetrare l'abuso.

Il gaslighter, conoscendo bene la vittima e sapendo come raggiungere il suo obiettivo, prova soddisfazione nell'assistere alla sua lenta distruzione.

La vittima di gaslighting

Il modus operandi del gaslighter porta la vittima ad una dipendenza nei confronti delle opinioni del proprio abusante, facendo insorgere quel senso di insicurezza che spinge a cercare la costante approvazione del partner, il quale ha tutto l'interesse a tenere la sua "preda" in stato di soggezione.

Di solito le vittime sono donne, ma può capitare anche agli uomini di subire abusi di questo tipo.

Persino i figli possono essere vittime di un genitore manipolatore, che solitamente condiziona anche l'altro genitore, o addirittura di entrambi i genitori quando agiscono in complicità tra loro. In questi casi i genitori lasciano i figli in un limbo in cui non ci sono responsabilità e dove vivono in maniera subordinata rispetto al genitore. In sostanza il rapporto con il genitore si basa sulla paura e sul senso di colpa, e non sull'educazione e sull'amore.

In generale il gaslighting può caratterizzare qualsiasi tipologia di relazione, di amicizia o di amore, generando un rapporto di dipendenza che esclude l'affetto.

Condotte di questo tipo possono essere perpetrate anche in contesti lavorativi. In questo caso l'abusante può essere un collega alla pari oppure un superiore, per titoli e responsabilità.

Di solito il gaslighter si rivolge alla vittima con espressioni di questo tipo: "Sei pazzo/a / Hai problemi di salute mentale / Hai bisogno di aiuto / Sei tu che ricordi male / Non è mai successo / Hai le allucinazioni / Stai facendo un melodramma per niente / Sei troppo sensibile / Stai esagerando / Non sei capace di far nulla! / Ti stai immaginando tutto / Sbagli sempre tutto! / Tu non sei nessuno!".

Conseguenze penali

Il gaslighting, soprattutto quando è di lunga durata, può causare ansia, depressione e persino psicosi.

In passato la sottomissione al volere di una persona in modo da ridurla in totale stato di soggezione, configurava uno specifico reato, il plagio, previsto dall'articolo 603 c.p., poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96/81.

Attualmente, mentre in Francia, in Spagna e in Belgio è stato introdotto il reato di manipolazione mentale che punisce chi causa uno stato di soggezione attraverso l'esercizio di gravi e ripetute pressioni o tecniche volte ad alterare la capacità di giudizio, nel nostro ordinamento il gaslighting e le azioni manipolatorie attraverso le quali si attua non sono espressamente riconosciute come reato.

Tuttavia, la Cassazione sostiene da tempo che il reato di maltrattamenti sussiste non solo nel caso di percosse, lesioni e minacce, ma anche quando la vittima subisce continue umiliazioni, atti di disprezzo e di offesa che generano nella stessa afflizioni morali. In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie e i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell'inflizione di vere e proprie sofferenze morali" (cfr., tra le altre Cass. n. 4849/2015).

Si ritiene, invece, configurato il reato di stalking laddove si dimostri la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 612 bis c.p.: il perdurare dello stato di ansia, paura o il fondato timore per la propria incolumità o di un congiunto o partner, oppure nel caso in cui vi sia alterazione delle proprie abitudini di vita. In tal senso, è possibile affermare che l'infida tecnica della manipolazione mentale possa costituirne il preambolo o essere legata a tali condotte illecite. Occorrerà dimostrare, nel caso concreto, l'idoneità degli atti lesivi reiterati finalizzati a compromettere la salute psicologica della vittima con gravi conseguenze pregiudizievoli sull' equilibrio psicofisico e relazionale della stessa.

Danno da gaslighting

Con riferimento al danno patito dalla vittima di gaslighting, esso è riconducibile alla categoria dei danni esistenziali derivanti dalla violenza psicologica, vale a dire a quei danni che comportano un'alterazione rilevante del modo di vivere e di essere, di avere stima e fiducia in se stessi, i quali, tuttavia, devono essere una conseguenza diretta della manipolazione e della condotta posta in essere dall'abusante.

Nei casi più gravi, quando il condizionamento è così forte o la vittima particolarmente fragile da riportare delle conseguenze a livello psicologico o fisico, si può anche configurare anche un danno psichico o biologico.

A sostegno di ciò il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio riconosceva nelle "Linee guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale" già nel 2009 il c.d. "danno da gaslighting" precisando che "è importante considerare il funzionamento psicologico nell'ambito di un ipotetico continuum che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all'evento traumatico. Esso interessa le modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l'alterazione "dell'equipaggiamento" mentale successivamente all'evento traumatico e alla sofferenza psichica".

Per ottenere il risarcimento bisogna agire in giudizio provando di aver subito detti danni attraverso testimonianze oppure producendo le conversazioni, i messaggi e le comunicazioni offensive ed umilianti. Di regola la vittima non dovrà dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente la presenza di un contegno illecito lesivo dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili.

Se, tuttavia, è subentrato anche uno stato depressivo o altra patologia, bisogna produrre la documentazione medica attestante la diagnosi e il nesso di causalità, ossia il legame tra la condotta criminale del manipolatore e la malattia che ha causato nella vittima.

Le condotte del gaslighter realizzate nel contesto del rapporto coniugale potrebbero, inoltre, costituire il presupposto per il riconoscimento dell'addebito della separazione, laddove si dimostri che gli atteggiamenti ostili del coniuge abusante abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e irreparabile la rottura dell'unione matrimoniale.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato come "in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza" e ha definito l'atto violento "in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi" (Trib. Milano, Sez. IX, sentenza n. 4669/2015).

Considerazioni conclusive

Concludendo, nonostante in Italia negli ultimi anni la giurisprudenza sembri essere orientata verso la condanna degli atti aventi ad oggetto le condotte abusanti di questo tipo, sarebbe opportuno un intervento legislativo per combattere e punire con un'apposita norma il gaslighting e tutte le forme di manipolazione mentale, soprattutto in considerazione dei numerosi casi di cronaca quotidiana dai quali emergono episodi di totale soggezione di persone da parte di altre, nonostante manchi l'elemento della costrizione fisica.

Tuttavia, la denuncia di tali episodi rappresenta solamente la punta dell'iceberg formato da un "sommerso" che troppo spesso non viene denunciato e che, ancora più spesso, resta all'interno delle mura domestiche.