Prestiti tra conviventi

I prestiti tra conviventi sono delle erogazioni di denaro per le quali scatta l'obbligo di restituzione? Vediamo

Gli scambi di somme di danaro tra due persone possono essere inquadrati in diversi schemi giuridici, dal semplice prestito a contratti a prestazioni corrispettive sino al mandato diretto a pagare debiti di una delle due parti. Comune denominatore di tutte queste situazioni è l'obbligo di colui che ha ricevuto il denaro di restituirlo, salvo che si tratti di una donazione o un regalo o di prestiti che non facciano sorgere l'obbligo di restituzione, come avviene nell'ambito della famiglia tradizionale

Tra questi rientrano i prestiti tra conviventi che non sono legati da vincoli di parentela? Vediamo. 

Quando non c'è obbligo di restituzione

Per i prestiti tra coniugi non è applicabile la regola della restituzione delle somme spese a favore dell'altro coniuge, ove si tratti di somme utilizzate per la vita familiare, inquadrate, pertanto, nei doveri morali e di assistenza reciproci che l'art. 143 c.c. impone al rapporto di coniugio. 

In merito alla convivenza more uxorio, invece, considerato che (sia durante che dopo la fine della convivenza) possono intercorrere tra le parti reciproci versamenti di denaro, e instaurarsi conseguenti richieste di restituzione di somme, si pone il problema dell'inquadramento giuridico di tali "prestiti". 

Sostanzialmente, la famiglia di fatto, caratterizzandosi come unione libera non fondata su un atto giuridico, non consentirebbe di configurare per i conviventi i medesimi obblighi di assistenza materiale, morale e di contribuzione agli oneri del ménage familiare giuridicamente coercibili come quelli incombenti sui coniugi a norma dell'art. 143 c.c. 

Anche dal punto di vista patrimoniale, non essendo assoggettata la coppia di fatto ad un regime giuridico come quello sulla comunione legale dei beni, si ritiene che i patrimoni personali e i beni acquistati in costanza di convivenza siano destinati a rimanere nella titolarità esclusiva di entrambi gli acquirenti (salve, ovviamente, le ipotesi di acquisti congiunti nell'esercizio dell'autonomia privata). Pertanto, in caso di cessazione del rapporto, entrambi i conviventi dovrebbero provvedere a recuperare quanto di personale è stato messo in comune durante la coabitazione.  

Tuttavia, in merito ai prestiti di somme di denaro (o anche agli eventuali doni) che l'un convivente abbia fatto all'altro, la pretesa restituzione non è così scontata. Deve ritenersi, infatti, che dal punto di vista etico e morale, anche i conviventi more uxorio siano tenuti a darsi reciproca assistenza e a contribuire, secondo le rispettive possibilità, alle spese del ménage familiare (cfr. Trib. Reggio Calabria n. 10/2019; Cass. n. 21479/2018).  

L'irripetibilità delle obbligazioni naturali

La sussistenza di tale vincolo dal punto di vista giuridico ha l'effetto di rendere irripetibili gli esborsi effettuati da uno dei conviventi per sopperire alle necessità dell'altro, integrando l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, frutto anche del progressivo avvicinamento tra la famiglia di fatto e quella tradizionale basata sul matrimonio, infatti, "un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens"; in difetto di uno specifico accordo tale attribuzione trova giustificazione "nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione e assistenza propri di un ménage di convivenza more uxorio" (Cass. n. 3713/2003; n. 2974/2005). 

Ciò significa che, pur non essendo codificate come per la famiglia tradizionale dall'art. 143 c.c., le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nell'ambito della coppia di fatto rientrano nelle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., escludendo pertanto il diritto del convivente che ha elargito le somme alla restituzione (Cass. n. 11330/2009).

Ovviamente, non si tratta di un principio generalizzato: ad essere esenti dall'obbligo di restituzione sono, secondo la giurisprudenza, solo i versamenti effettuati per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, indipendentemente dalle modalità di versamento (una tantum, mensili, ecc.) (Cass. n. 1277/2014). 

Le somme che non possono essere ricondotte invece all'adempimento di un dovere morale e sociale, poichè esorbitanti dalle esigenze familiari, possono essere chieste indietro al termine della convivenza (Cass. n. 11303/2020). 

L'indagine sul reale carattere della prestazione si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che dovrà valutare sulla base degli elementi probatori forniti. 

Oneri probatori

L'onere della prova è a carico del convivente che chiede la restituzione delle somme prestate, il quale è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione

In mancanza di apposito titolo specifico, secondo giurisprudenza pacifica, la datio di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, "allorquando ammessane la ricezione l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, a opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova" (cfr., tra le altre, Cass. n. 9541/2010; n. 6295/2013; n. 9864/2014).

Un caso specifico

La situazione in esame è stata oggetto di trattazione da parte della Suprema Corte, con sentenza n. 9864 del 7 maggio 2014. In particolare, è stato affrontato il caso di una coppia di conviventi more uxorio la cui unione era finita dopo una lunga convivenza, nel corso della quale, la donna aveva prestato denaro al suo compagno. I due ex conviventi si sono dati battaglia sotto molti fronti, ma principalmente erano in lite per la restituzione di alcune somme di danaro che lei aveva affermato di aver prestato a lui. 

L'ex compagno, però, non voleva saperne di restituire quei soldi ed aveva dichiarato che gli importi ricevuti non erano stati "prestati" trattandosi di vere e proprie donazioni, determinate dal desiderio di aiutarlo in un momento contingente di difficoltà. 

I giudici di primo e secondo grado gli davano ragione, sull'assunto che le attribuzioni patrimoniali avessero "una componente che faceva leva sull'affetto e la solidarietà familiare", al fine di far funzionare meglio il ménage e che tale finalità solidaristica imponeva alla convivente la dimostrazione che il pagamento delle somme di denaro fosse da ritenere un prestito con indizi chiari, precisi e concordanti, cosa non avvenuta.

Secondo la ricorrente, invece, esisteva a fondamento dei ripetuti prestiti, un vero contratto di mutuo, non potendo, i versamenti di denaro, costituire un'obbligazione naturale né una donazione di modico valore, imponendo quest'ultima l'uso della forma scritta.

Sul punto, dal momento che, come recita il Codice Civile (art.782), la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, fatte salve le donazioni di modico valore (art.783 Codice Civile), quando hanno per oggetto beni mobili, per le quali è sufficiente la traditio anche in assenza dell' atto pubblico, la S.C. smentiva la tesi della ricorrente ribadendo che sarebbe stato onere della stessa dimostrare in sede di merito il carattere non modico dei versamenti e la diversa natura delle elargizioni effettuate in costanza di convivenza. 

In ottemperanza al principio dell'onere della prova, spetta al prestatore, infatti, dimostrare che tali somme fossero state dei prestiti (e quindi ripetibili); mentre spetta al ricevente dimostrare che tali somme fossero, invero, delle donazioni di modico valore, che si sarebbero perfezionate con la semplice consegna del bene, da un soggetto, all'altro. Ai fini della prova, ha poca importanza, di per sé, la circostanza che tali somme fossero state elargite con più singoli versamenti, invece di essere consegnate in unica soluzione, dal momento che, in ogni caso, spetta al libero apprezzamento del giudice di merito valutare l'onerosità delle singole elargizioni, rapportata al patrimonio del donante.

Quanto all'esistenza del contratto di mutuo, escludendo il valore di prova legale dell'interrogatorio formale della stessa ricorrente che, ove ammissibile, può costituire "mero indizio soggetto alla libera valutazione del giudice di merito", la Cassazione ribadiva il principio secondo il quale "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa". 

Né vale a invertire l'onere della prova, "la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo", restando pertanto a carico dell'attore dimostrare "che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione". Su questi principi la Corte rigettava la domanda della ricorrente, la quale si è vista, pertanto, negare il diritto al recupero delle somme prestate. Una maggiore cautela, magari facendo transitare il denaro attraverso strumenti tracciabili (come ad es. il bonifico bancario con esplicita causale) o formalizzando il prestito con una scrittura privata, avrebbe prodotto un risultato diverso (v. Cass. n. 19304/2013, in guida legale sui prestiti tra marito e moglie). 

La vicenda, in sostanza, mette in luce come anche nelle situazioni familiari è importante che le parti agiscano con la dovuta cautela, premunendosi di adeguate prove che potrebbero tornare certamente utili in un futuro contenzioso. Del resto, come scriveva Jean-Jacques Barthélemy: "Di tutte le qualità dell'anima, la più eminente è la saggezza, la più utile la prudenza".