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I prestiti tra coniugi

In cosa consistono e come sono regolati i prestiti tra coniugi, in ragione del particolare legame che unisce i soggetti interessati. Guida alla disciplina giuridica del prestito tra coniugi

Il regime patrimoniale della famiglia

Il ricorso al prestito tra familiari

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Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti e amici è una forma ormai sempre più frequente di sostegno, alla quale si ricorre per far fronte a particolari necessità o a situazioni contingenti (dalle bollette impreviste, all'acquisto di un'autovettura o di un immobile, ecc.). 
Sebbene spesso non siano formalizzati (in ragione del rapporto in essere tra le parti) ma rappresentino più che altro degli impegni "morali", laddove regolarizzati, anche con scrittura privata, i prestiti tra familiari sono consentiti e tutelati dalla legge (a condizione che non si ravvisino condizioni di sistematicità o professionalità), assumendo la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo e consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi (c.d. prestiti infruttiferi). 

Prestiti tra coniugi: nessuna restituzione

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Una formula particolare di prestito tra familiari è quello che avviene tra coniugi, che è regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione. Esso, infatti, non viene considerato come un finanziamento, bensì come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente "nella riservatezza della vita familiare" (Cass. n. 12251/2009).
Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non se ne potrà richiedere la restituzione, la quale potrà avvenire solamente su base volontaria ma non giudiziale.

Ricognizione di debito tra coniugi

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Pur essendo pacifico che i prestiti e gli scambi di denaro tra marito e moglie in costanza di matrimonio non facciano sorgere l'obbligo della restituzione, la giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che non esiste nessuna norma imperativa che impedisce ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'eventualità, futura e incerta, della separazione coniugale (Cass. n. 23713/2012). 
In presenza di uno specifico accordo scritto, perfezionato tra i coniugi durante il matrimonio, in forza del quale il coniuge che riceve una somma di denaro dall'altro si impegna a restituirla nell'eventualità della separazione personale, si è di fronte, per la giurisprudenza, a un contratto di mutuo (gratuito), che è valido ed efficace poiché non viola i principi di cui agli "artt. 143 e 160 c.c. riguardanti l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio" né influenza, in maniera rilevante, l'intendimento di separarsi (Cass. n. 19304/2013). 

Prestiti tra coniugi: il patrimonio personale

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Non rientrano, invece, negli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione alle spese del ménage familiare, incombenti sui coniugi a norma degli artt. 143 e seguenti c.c., le somme di denaro appartenenti al patrimonio personale di uno dei due coniugi ed utilizzate per sostenere spese e investimenti relativi al patrimonio comune. In tali casi, lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione, autorizza, secondo quanto disposto dall'art. 192, 3° comma, c.c., ciascuno dei due coniugi a "richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente".
La giurisprudenza ha chiarito, tuttavia, che l'art. 192 c.c. individua un procedimento liquidatorio finalizzato alla divisione del patrimonio comune e che si tratta di norma che va interpretata in maniera restrittiva, per non minare la stessa essenza del regime di comunione legale che rende ciascun coniuge partecipe delle vicende economiche dell'altro sulla base della visione solidaristica della famiglia.
L'opinione maggioritaria, sia in giurisprudenza che in dottrina, ritiene, pertanto, che le "spese" e gli "investimenti", idonei a far sorgere il diritto alla ripetizione delle somme prelevate dal patrimonio personale, possano essere inquadrati, rispettivamente, negli "esborsi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni" e nelle "somme impiegate in funzione del miglioramento e dell'accrescimento dei beni comuni" (Cass. n. 20878/2011; n. 19454/2012).

La prova dei prestiti tra coniugi

Come precisato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 11766/2018, le attribuzioni patrimoniali a favore del coniuge, e quelle a favore del convivente more uxorio, rappresentano innegabilmente l'adempimento di un'obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c.
A tal fine è però condizione indispensabile il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
In giudizio, nel caso in cui sia reclamata la restituzione di tali prestiti, è indispensabile dimostrare che gli importi reclamati corrispondano ad attribuzioni compiute in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di coniugio (o convivenza) che lega le parti.

Aggiornamento: settembre 2019