La famiglia di fatto è l'unione di due persone non legate da vincolo matrimoniale ma la cui relazione presenta carattere di stabilità.
- Cos'è la famiglia di fatto
- Le radici normative della famiglia di fatto
- La famiglia di fatto nella Costituzione
- Il lungo vuoto regolativo
- Il percorso verso la legge Cirinnà
- Contratti di convivenza e unioni civili
- Requisiti della famiglia di fatto
- Rilevanza nell'ordinamento della famiglia di fatto
- I rapporti all'interno della famiglia di fatto
- Lo scioglimento della famiglia di fatto
- I contratti di convivenza
- Morte del partner
- Approfondimenti sulla famiglia di fatto
Cos'è la famiglia di fatto
Il concetto di "famiglia" ha subito negli anni importanti cambiamenti. Se all'epoca dell'assemblea costituente per famiglia, dal punto di vista giuridico, si intendeva essenzialmente un'unione stabile di due persone di sesso opposto finalizzata alla filiazione e suggellata dal matrimonio, negli ultimi anni (in particolare, nell'ultimo ventennio) tale concetto ha subito importanti trasformazioni dettate dal dinamismo etico e culturale che caratterizza la società attuale.
In particolare, si è sviluppato il concetto di famiglia di fatto, caratterizzata da minore stabilità rispetto alla famiglia tradizionale di diritto, in ragione dell'assenza di matrimonio.
Non ogni convivenza, tuttavia, cioè non ogni condizione di due soggetti che condividono esperienze comuni senza che sia stato contratto matrimonio, può generare sul piano giuridico una famiglia di fatto. Occorre infatti l'elemento, di fatto appunto, del "convivere come famiglia": non basta il singolo evento episodico, ma occorre che vi sia una vera e propria comunione d'intenti tra conviventi (caratterizzata da stabilità, solidità del vincolo e non occasionalità), un convivere "come se" si fosse marito e moglie.
Le radici normative della famiglia di fatto
La famiglia di fatto nella Costituzione
La famiglia di fatto è indubbiamente riconosciuta nella società come centro di imputazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Del resto, tale formazione sociale affonda le sue radici nella stessa Costituzione, in particolare negli articoli 2 e 3.
L'articolo 2, infatti, sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e, considerato che anche attraverso la famiglia di fatto la persona umana può validamente realizzare la propria personalità nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico, essa va necessariamente tutelata e garantita.
L'articolo 3, invece, dispone che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale" e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". La tutela della dignità e della solidarietà sociale passa chiaramente anche per la tutela della famiglia di fatto che, in definitiva, si presenta come una forma di aggregazione sociale idonea ad esprimere concetti, costituzionalmente tutelati, alla base di ogni ordinamento civile contemporaneo.
Il lungo vuoto regolativo
Nonostante ciò, per lungo tempo è mancata nell'ordinamento italiano una regolamentazione organica di tale fenomeno giuridico: il legislatore, sino a pochissimo tempo fa, si era limitato a intervenire solo in modo frammentario in diversi contesti giuridici, sia penali che civili (ad esempio, in materia di edilizia residenziale pubblica, di tutela della maternità e della paternità, di adozione e di affidamento dei minori) e tale vuoto normativo era stato colmato dalla giurisprudenza, solo in parte, mediante l'interpretazione e l'adattamento di norme valide per il matrimonio - in particolare, nell'interesse dei figli - anche alla famiglia di fatto sulla base delle specifiche situazioni che si trovava ad affrontare caso per caso.
Il percorso verso la legge Cirinnà
Da diverso tempo, ma in particolar modo con l'avvio del nuovo millennio, avevano però iniziato a farsi sempre più insistenti le istanze che spingevano verso una razionalizzazione della normativa in materia di famiglia di fatto, da farsi con l'introduzione di apposite previsioni che recepissero l'esempio di diversi altri Paesi europei (si vedano, ad esempio, l'ordinamento spagnolo, svizzero, olandese e belga, molto permissivi e con concetti di famiglia di fatto che consentono e riconoscono anche le unioni omosessuali).
Di tali istanze si era fatta portavoce anche la giurisprudenza.
"Occorre confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella società moderna" poiché " la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque i caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia strictu sensu intesa". Così si è espressa la Corte di Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 109 del 5 Gennaio 2006.
Contratti di convivenza e unioni civili
Si è così giunti all'emanazione della legge numero 76/2016 (cd. legge Cirinnà), che ha regolamentato per la prima volta in Italia le unioni affettive non formalizzate nel classico matrimonio.
In particolare, tale provvedimento ha introdotto i contratti di convivenza, con i quali i conviventi di fatto che abbiano registrato il loro stato possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, e le unioni civili, ovverosia delle nuove specifiche formazioni sociali formalizzate per legge e composte da persone dello stesso sesso.
Requisiti della famiglia di fatto
Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria, più nel dettaglio, la sussistenza di quattro importanti requisiti:
- la convivenza qualificata;
- il riconoscimento nella società della coppia come famiglia;
- la stabilità della relazione affettiva che lega i conviventi;
- la mancanza di un atto di matrimonio.
Rilevanza nell'ordinamento della famiglia di fatto
Per quanto riguarda i figli, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo numero 154/2013 il nostro ordinamento non fa più alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con la conseguenza che la loro posizione nell'ordinamento non è in alcun modo condizionata dall'essere parte di una famiglia di fatto.
Per la coppia di fatto, invece, le cose cambiano, in quanto (come vedremo meglio più avanti) il nostro ordinamento non equipara i rapporti interni ed esterni della stessa a quelli di due soggetti uniti in matrimonio.
La rilevanza giuridica della sola convivenza qualificata tra due persone, di conseguenza, è data da norme di legge speciali, quali, ad esempio, quelle che permettono l'accesso alla procreazione medicalmente assistita o quelle che legittimano il convivente a domandare la nomina dell'amministratore di sostegno per il suo partner. Altri casi in cui la convivenza assume rilevanza giuridica sono rappresentati dal diritto del convivente di astenersi dal testimoniare in un processo penale a carico del suo partner e dalla possibilità di subentrare nel contratto di locazione del compagno deceduto.
Ma le ipotesi sono molte altre ancora.
I rapporti all'interno della famiglia di fatto
I rapporti all'interno della famiglia di fatto non subiscono alcuna differenza rispetto a quelli in essere nelle famiglie "tradizionali" solo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, con l'obbligo per entrambi i genitori conviventi di esercitare la normale responsabilità genitoriale e di mantenere, istruire ed educare la prole.
In capo ai partner, invece, non esistono i diritti e i doveri reciproci che il nostro ordinamento pone in capo ai coniugi.
Va infatti posto in evidenza che gli interpreti sono concordi nell'escludere la possibilità di applicare ai conviventi parte di una famiglia di fatto, in via analogica, l'articolo 143 del codice civile. Tale norma, nel dettaglio, disciplina i diritti e i doveri dei coniugi, individuandoli in quelli di fedeltà, di assistenza materiale e spirituale, di collaborazione e di coabitazione.
Di conseguenza, in mancanza dell'ufficialità del matrimonio, deve ormai ritenersi pacificamente che essi non riguardano la famiglia di fatto.
In assenza di una specifica regolamentazione dei diritti e dei doveri dei conviventi, un ruolo di primo piano è assegnato alla giurisprudenza, chiamata a trovare un giusto equilibrio, calibrato sul caso di specie, tra le esigenze di libertà del singolo componente della coppia e la tutela delle situazioni sostanziali venutesi a creare a seguito della convivenza, in alcuni casi per nulla dissimili rispetto a quelle di un matrimonio civile.
In ogni caso, la legislazione speciale e la giurisprudenza si sono occupati in diverse ipotesi della famiglia di fatto, delineando ulteriori diritti e doveri reciproci dei partner che ne fanno parte.
Ad esempio, in caso di morte di uno dei due conviventi è ammessa la successione del convivente superstite nel contratto di locazione ad uso abitativo. D'altro canto è, però, esclusa l'applicazione delle norme concernenti l'acquisto dei beni in comunione nella famiglia di fatto.
Inoltre, a livello giurisprudenziale, è stato riconosciuto a favore del convivente more uxorio sopravvissuto il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, da parte del responsabile dell'incidente stradale che ha causato il decesso dell'altro convivente (Cassazione civile, sentenza n. 23725 del 16 Settembre 2008).
Inoltre, deve considerarsi che le erogazioni di denaro compiute in favore del compagno sono tendenzialmente ricondotte dal nostro ordinamento a ipotesi di adempimento di obbligazioni naturali, ovverosia connesse a doveri morali o sociali reciproci, con la rilevante conseguenza che, a meno che non vi sia sproporzione tra l'elargizione e l'esigenza da soddisfare, manchi la spontaneità o vi sia incapacità del disponente, le somme elargite non devono essere restituite.
Lo scioglimento della famiglia di fatto
Se la coppia parte di una famiglia di fatto decide di cessare la propria convivenza per disaccordo, tra gli ex compagni non restano né obblighi né diritti reciproci. I beni di ciascuno tornano in capo esclusivamente a chi li ha comprati e lo stesso vale per la casa di abitazione.
La convivenza si fonda, infatti, sull'affectio familiaris che consiste nella scelta di rinnovare giorno per giorno la propria volontà di stare insieme.
I contratti di convivenza
Va a questo punto precisato che, con la legge numero 76/2016, sono stati formalizzati nel nostro ordinamento i cd. contratti di convivenza.
Si tratta, in particolare, di accordi mediante i quali alla coppia di fatto è data la possibilità di regolare la convivenza, i rapporti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali, oltre che gli aspetti economici dell'eventuale cessazione della convivenza.
Per poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che le parti siano legate da un vincolo affettivo e convivano more uxorio.
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Morte del partner
Quando, infine, muore un membro della coppia appartenente a una famiglia di fatto, lo stesso non ha dei diritti successori riconosciuti automaticamente dal nostro ordinamento (come, invece, avviene per il coniuge) e potrà beneficiare di parte dell'eredità del defunto solo se questi lo abbia nominato erede per testamento.
Approfondimenti sulla famiglia di fatto
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