La risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 e ss. del codice civile pone fine al vincolo contrattuale dei contratti a prestazioni corrispettive in caso di inadempimento della prestazione, impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Che cos'è la risoluzione del contratto
- Quali sono le tre cause di risoluzione del contratto?
- L'inadempimento
- L'impossibilità sopravvenuta
- L'eccessiva onerosità sopravvenuta
- Gli effetti della risoluzione del contratto
- Come procedere alla risoluzione del contratto
- La risoluzione legale del contratto
- L'azione giudiziale di risoluzione
- Differenza tra risoluzione e rescissione del contratto
- Rescissione per pericolo
- Rescissione per lesione
Che cos'è la risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto (cfr. artt. 1453 e ss. codice civile) è un istituto che si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente indicate dal codice. Il termine risoluzione, riferito al contratto, indica, quindi, lo scioglimento del vincolo insorto tra due contraenti nell'ambito di un accordo a prestazioni corrispettive.
A differenza della nullità e dell'annullabilità che colpiscono il contratto come atto nella sua dimensione strutturale, la risoluzione opera sul piano del rapporto contrattuale, incidendo sulla produzione degli effetti dello stesso. Pertanto, la risoluzione opera anche se all'origine il contratto è stato validamente stipulato e risulta esente da vizi. In questo caso, inoltre, a differenza di quanto abbiamo visto accadere nelle ipotesi di rescissione del contratto, la stipula è avvenuta in condizioni per così dire "normali".
In tal senso, l'istituto tutela la parte adempiente nei confronti dell'inadempiente che, a causa della sua condotta ha alterato il sinallagma e non ha soddisfatto gli interessi della controparte.
Quali sono le tre cause di risoluzione del contratto?
I casi in cui si verifica la risoluzione del contratto come previsti e disciplinati dal codice civile sono tre: la risoluzione per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità.
Analizziamole separatamente.
L'inadempimento
Il primo tipo di risoluzione è quella determinata dall'inadempimento di una delle parti (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) nel caso di contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha la possibilità scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto.
In sostanza chi ha adempiuto la sua prestazione, nel caso di inadempimento dell'altra parte, potrà esperire giudizialmente due diversi tipi di azione: quella diretta ad ottenere l'adempimento (v. L'azione per l'adempimento contrattuale) oppure quella diretta a far dichiarare risolto il contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno, come vedremo più avanti.
Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente).
Si veda in proposito La diffida ad adempiere
L'impossibilità sopravvenuta
Una seconda specie di risoluzione è quella che, sempre nei contratti con prestazioni corrispettive, avviene allorché una prestazione sia divenuta impossibile (ad esempio è andata distrutta la cosa oggetto di un negozio traslativo): ebbene, in tale circostanza, "la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quello che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito" (cfr. art. 1463 c.c.).
In tal modo, la risoluzione libera a sua volta il contraente la cui prestazione sia ancora possibile, evitando così di fargli sopportare il sacrificio del proprio obbligo senza ottenere in cambio la realizzazione del diritto vantato nei confronti della controparte. L'impossibilità sopravvenuta per determinare la risoluzione di diritto non deve essere imputabile al contraente, in caso contrario sorgono i presupposti per la risoluzione per inadempimento.
L'articolo immediatamente successivo si occupa di regolare il caso in cui l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale: l'altra parte avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
La citata norma non si applica, tuttavia, in relazione ai contratti ad effetti reali aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di una cosa determinata o il trasferimento e la costituzione di un altro diritto reale minore. Tali negozi giuridici vengono, infatti, soggetti al principio consensualistico ex articolo 1376 del codice civile che fa discendere l’effetto traslativo in via automatica dal consenso legittimamente manifestato dalle parti. In forza di questa regola l’articolo 1465 del codice civile stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna della res per causa non imputabile all’alienante non liberi l’acquirente dall’obbligo di pagamento del prezzo pattuito, ancorché la res si trovi ancora nella disponibilità materiale dell’alienante. Per effetto dell’intervenuto accordo tra le parti l’acquirente ha, infatti, già acquisito il diritto di proprietà del bene, con ciò assumendo, altresì, il rischio del perimento dello stesso in ragione dell’antico brocardo “res perit domino”. Il suddetto contraente ha soddisfatto il proprio interesse alla ricezione della prestazione principale cui deve corrispondere il pagamento del prezzo pattuito. Il rapporto di sinallagmaticità si instaura, infatti, tra la prestazione traslativa e la controprestazione di pagamento del prezzo, mentre l’obbligo di consegna del bene da parte dell’alienante assume carattere secondario e accessorio. Il suddetto meccanismo si applica, altresì, qualora l’effetto traslativo venga differito dalle parti in ragione dell’apposizione al contratto di un termine iniziale. Il carattere di certezza dell’evento futuro da cui dipende la produzione dell’effetto principale non giustifica, infatti, la liberazione dell’acquirente dalla prestazione stabilita a suo carico. Invero, una simile conseguenza può giustificarsi solo in presenza di una condizione sospensiva relativa alla prestazione traslativa, essendo il suddetto elemento accessorio legata ad un accadimento futuro ed incerto
L'eccessiva onerosità sopravvenuta
L'ultimo tipo di risoluzione, che non è applicabile ai contratti aleatori, è quello disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile. Il legislatore ha previsto, all'uopo, che, quando il contratto sia a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 c.c..
Il codice, comunque, offre alla parte contro la quale è domandata la risoluzione una possibilità di evitarla del tutto analoga a quella introdotta per la rescissione: può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto. Trattasi della cosiddetta “reductio ad equitatem” che garantisce al contraente di mantenere in vita il contratto offrendo alla controparte di modificare equamente le condizioni del contratto. Secondo la dottrina prevalente, l’offerta eccepita dalla parte convenuta nel giudizio di risoluzione del contratto, se tempestiva, congrua ed equa, inibisce la caducazione del contratto e produce immediata modificazione dello stesso senza che sia concesso all’attore di rifiutare la richiesta della controparte. La sentenza pronunciata dal giudica, in tali casi, assume portata dichiarativa, in quanto si limita ad accertare un effetto modificativo già avvenuto in forza della presentazione dell’offerta
Gli effetti della risoluzione del contratto
Alla risoluzione del contratto, come abbiamo visto, conseguono effetti diversi in base alla causa che la determina:
la risoluzione del contratto per inadempimento ad esempio ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite. Anche se è stata espressamente pattuita essa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (cfr. art. 1458 c.c.);
in caso di impossibilità sopravvenuta totale chi è liberato deve restituire quello che ha già ricevuto dalla parte adempiente, mentre se l'impossibilità è parziale l'altra parte ha diritto a una riduzione del prezzo o anche a rinunciare alla prestazione se non ha interesse a un adempimento parziale;
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta infine produce l'effetto di risolvere il contratto, a meno che il soggetto che deve la prestazione divenuta troppo costosa non dimostri la disponibilità a modificare le regole del contratto in modo da renderlo più equo per la controparte.
Come procedere alla risoluzione del contratto
La risoluzione legale del contratto, nei casi che vedremo, non comporta azioni particolarmente gravose da intraprendere per ottenere lo scioglimento dal vincolo contrattuale. Diverso è il caso in cui si aziona in giudizio la risoluzione per ottenere una sentenza costitutiva che produca lo scioglimento contrattuale con efficacia costituiva. Analizziamo entrambi casi.
La risoluzione legale del contratto
La risoluzione del contratto opera di diritto o per legge nei seguenti casi:
la parte che adempie diffida (art. 1454 c.c) la controparte ad adempiere a sua volta entro un termine congruo, ma costui non provvede;
nel contratto le parti hanno fissato un termine essenziale per adempiere (art. 1457 c.c.), questo è trascorso, ma una delle due non rispetta il termine. In questo caso visto che il termine essenziale viene fissato per un motivo ben preciso (pensiamo a chi commissiona un abito per una cerimonia) di solito il contratto si risolve, tuttavia la legge non impedisce a chi ne ha diritto di ricevere la prestazione, anche se il termine essenziale è già passato;
le parti hanno inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa (art. 1458 c.c.) con la quale si stabilisce che il contratto deve intendersi risolto se una della parti non adempie la prestazione dovuta in un certo modo;
la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al contraente (risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione).
L'azione giudiziale di risoluzione
L'azione di risoluzione del contratto può essere esperita per eccessiva onerosità sopravvenuta e per inadempimento. Quando si agisce giudizialmente in genere alla domanda di risoluzione si affianca quella per il risarcimento del danno, che deve essere dimostrato dal soggetto richiedente .
Differenza tra risoluzione e rescissione del contratto
La rescissione del contratto si differenzia dalla risoluzione soprattutto per le ragioni che portano il contraente a ritenete di doversi svincolare dal contratto e che sono contemplate dagli articoli 1447-1448 c.c.
Rescissione per pericolo
L'art. 1447 c.c. prevede infatti che “1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. 2 Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.�?
Rescissione per lesione
Il successivo art. 1448 c.c. invece che: “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto�?.
La rescissione quindi è un istituto che pone rimedio a quei contratti che vengono stipulati a svantaggio di una parte, approfittando del suo stato di bisogno, anche se la legge non vieta di apportare le necessarie modifiche alle condizioni contrattuali per riportarle ad equità.
