Mandato

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Disciplina normativa del contratto di mandato, tipologie esistenti, forma e profili giurisprudenziali in materia

Il mandato si inserisce all'interno della categoria dei contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica. Viene infatti disciplinato il rapporto interno di gestione intercorrente tra il mandante e il mandatario. 

La fattispecie negoziale può porsi anche a completamento dell'istituto della rappresentanza che, invece, attiene alle relazioni esterne intercorrenti tra il rappresentato e i terzi. In tale prospettiva rileva la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza

Il contratto di mandato

Il mandato è quel contratto in virtù della quale un soggetto si obbliga ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto.

Trova disciplina nel disposto dell'art. 1703 c.c. il quale così dispone: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".

Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori e può essere con o senza rappresentanza.

Mandato con rappresentanza

Si ha mandato con rappresentanza quando un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto. 

In tal caso, il potere di agire è suggellato con un atto di conferimento denominato procura, con la quale viene appunto conferita la rappresentanza. In sintesi, la procura è un negozio unilaterale che consente al mandatario di agire in nome e per conto del mandante.

Mentre la procura rileva all'esterno nelle relazioni con i terzi, il mandato definisce i termini del rapporto di gestione interno tra il mandante e il mandatario. Vengono, in sostanza, declinati gli obblighi specifici a carico del mandatario, la cui violazione produce una responsabilità contrattuale. 

Mandato senza rappresentanza art. 1705 c.c.

Il mandato senza rappresentanza trova disciplina nel disposto dell'art. 1705 c.c. il quale così dispone: "Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono".

Di conseguenza, alla luce del citato disposto normativo, è lecito ritenere che il mandatario che agisce in nome proprio ma per conto altrui assume gli obblighi che sono scaturiti dal rapporto con i terzi anche laddove questi fossero stati a conoscenza del mandato.

In sintesi, nel mandato senza rappresentanza, gli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente a questi che assume l'obbligo di ritrasferirli al mandante.

Di regola, dunque, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante in quanto soggetto estraneo al contratto concluso tra terzo e mandatario. La suddetta regola subisce, tuttavia, rilevanti eccezioni in forza dei seguenti articoli:

  • 1705, comma 2 c.c. che prevede che il mandante possa esercitare i diritti di credito scaturenti dal rapporto di mandato a condizione che non vengano pregiudicati i diritti del mandatario;
  • 1706 c.c. che con riferimento ai beni mobili prevede che il mandante possa rivendicare direttamente al terzo le cose acquistate dal mandatario per suo conto;
  • 1707 c.c. che impedisce ai creditori del mandatario di far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio.

La forma del mandato

La giurisprudenza è tendenzialmente proclive a ritenere che non sia richiesta una particolare forma per il contratto di mandato ma addirittura che esso possa desumersi finanche da fatti concludenti.

Ora giova comunque precisare, come invece parte della dottrina ritiene che in determinati contesti, specie per quanto riguarda il mandato ad acquistare unità immobiliari, il rapporto di mandato debba essere suggellato da analoga forma di quella che è richiesta, sia ad substantiam che ad probationem, per il contratto che il mandatario deve concludere.

La giurisprudenza sul mandato senza rappresentanza

Di seguito una serie di massime della Cassazione sul mandato senza rappresentanza:

Cassazione n. 25609/2022

"L'ordinamento civile conosce il mandato con e senza rappresentanza (...) nella prima ipotesi, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli acquisti effettuati dal primo si accrescono direttamente nel patrimonio nel secondo (artt. 1704 e 1388 cod. civ.). Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandante agisce in nome proprio, ma pur sempre nell'interesse del mandante, il quale infatti ha facoltà, entro certi limiti, di acquisire comunque direttamente alcuni effetti giuridici dell'operato del mandatario. In particolare, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705, secondo comma, cod. civ.) e può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio (art. 1706, primo comma, cod. civ.). La differenza fra le due figure, ha chiarito la citata Sez. 2, n. 43119 del 2016, non presenta alcuna rilevanza nell'ambito penale, con particolare riferimento al delitto di appropriazione indebita commesso dal mandatario sulle cose o sul denaro ricevuti durante l'esecuzione del mandato. Se nel caso del mandato con rappresentanza, infatti, è di palmare evidenza che il mandatario si appropria di cose o denaro di cui ha il possesso, ma che sono già entrate a far parte del patrimonio del mandante, non diversamente accade - a ben vedere - anche nel caso di mandato senza rappresentanza. Anche in questo caso, infatti, le cose o il denaro ricevuti in esecuzione del mandato appartengono alla sfera giuridica del mandante, sia per via delle facoltà di riscossione (dei crediti) e di rivendica (delle cose mobili) riconosciutegli dalla legge pur in difetto di un acquisto diretto della titolarità dei diritti, sia perché il mandatario - salvo che il mandato non sia in rem propriam - è comunque obbligato a ritrasferire al mandante quanto acquisito nel corso del mandato."

Cassazione n. 39566/2021

Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l'acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l'atto che realizza l'effetto reale. Di conseguenza, essendo valido anche un mandato non stipulato per iscritto, è altresì configurabile un atto ricognitivo di quel mandato, che non ha ad oggetto un atto nullo - per difetto di forma - ma ha la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

Cassazione n. 3193/2018

Il mandato è fonte per le parti di un vincolo meramente obbligatorio e la possibilità riconosciuta al mandante dall'art. 1705 cod. civ. di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, in sostituzione del mandatario, implica un trasferimento ope legis al mandante dei diritti del mandatario sulla base del contratto di mandato.