Il mandato si inserisce all'interno della categoria dei contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica. Viene infatti disciplinato il rapporto interno di gestione intercorrente tra il mandante e il mandatario.
La fattispecie negoziale può porsi anche a completamento dell'istituto della rappresentanza che, invece, attiene alle relazioni esterne intercorrenti tra il rappresentato e i terzi. In tale prospettiva rileva la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.
Il contratto di mandato
Il mandato è quel contratto in virtù della quale un soggetto si obbliga ad eseguire uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto.
Trova disciplina nel disposto dell'art. 1703 c.c. il quale così dispone: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".
Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori e può essere con o senza rappresentanza.
Mandato con rappresentanza
Si ha mandato con rappresentanza quando un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto.
In tal caso, il potere di agire è suggellato con un atto di conferimento denominato procura, con la quale viene appunto conferita la rappresentanza. In sintesi, la procura è un negozio unilaterale che consente al mandatario di agire in nome e per conto del mandante.
Mentre la procura rileva all'esterno nelle relazioni con i terzi, il mandato definisce i termini del rapporto di gestione interno tra il mandante e il mandatario. Vengono, in sostanza, declinati gli obblighi specifici a carico del mandatario, la cui violazione produce una responsabilità contrattuale.
Mandato senza rappresentanza art. 1705 c.c.
Il mandato senza rappresentanza trova disciplina nel disposto dell'art. 1705 c.c. il quale così dispone: "Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono".
Di conseguenza, alla luce del citato disposto normativo, è lecito ritenere che il mandatario che agisce in nome proprio ma per conto altrui assume gli obblighi che sono scaturiti dal rapporto con i terzi anche laddove questi fossero stati a conoscenza del mandato.
In sintesi, nel mandato senza rappresentanza, gli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente a questi che assume l'obbligo di ritrasferirli al mandante.
Di regola, dunque, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante in quanto soggetto estraneo al contratto concluso tra terzo e mandatario. La suddetta regola subisce, tuttavia, rilevanti eccezioni in forza dei seguenti articoli:
- 1705, comma 2 c.c. che prevede che il mandante possa esercitare i diritti di credito scaturenti dal rapporto di mandato a condizione che non vengano pregiudicati i diritti del mandatario;
- 1706 c.c. che con riferimento ai beni mobili prevede che il mandante possa rivendicare direttamente al terzo le cose acquistate dal mandatario per suo conto;
- 1707 c.c. che impedisce ai creditori del mandatario di far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio.
La forma del mandato
La giurisprudenza è tendenzialmente proclive a ritenere che non sia richiesta una particolare forma per il contratto di mandato ma addirittura che esso possa desumersi finanche da fatti concludenti.
Ora giova comunque precisare, come invece parte della dottrina ritiene che in determinati contesti, specie per quanto riguarda il mandato ad acquistare unità immobiliari, il rapporto di mandato debba essere suggellato da analoga forma di quella che è richiesta, sia ad substantiam che ad probationem, per il contratto che il mandatario deve concludere.
La giurisprudenza sul mandato senza rappresentanza
Di seguito una serie di massime della Cassazione sul mandato senza rappresentanza:
