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L'affidamento condiviso dei figli

Cos'è e come è disciplinata tale modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Guida all'affidamento condiviso dei figli

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Cos'è l'affidamento condiviso e cosa dice la legge

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L'affidamento condiviso è la regola che disciplina l'affidamento dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori.

Attraverso il modello dell'affidamento condiviso, viene garantito:

  • l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori;
  • La partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione dei figli.
  • La necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative)

Nel caso in cui vi sia un disaccordo sulle questioni di maggiore interesse, le parti dovranno rivolgersi al giudice. Mentre per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può anche disporre che i genitori possano prendere decisioni separatamente.

La normativa sull'affidamento condiviso dei figli

L'istituto dell'affidamento condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 54 del 2006 al fine di dettare nuove regole per l'esercizio di quella che oggi viene definita la responsabilità genitoriale introducendo nel nostro ordinamento il cd. "principio della bigenitorialità".

La principale novità introdotta dalla legge n. 54/2006 è il completo ribaltamento del rapporto regola/eccezione in materia di affidamento: l'affido prima definito "congiunto", da mera opzione, peraltro scarsamente adottata in concreto, è divenuta la regola, al punto che è oggi necessaria una specifica motivazione, da riportare nel provvedimento giurisdizionale, per stabilire l'affidamento esclusivo.

L'art. 337-ter del codice civile impone oggi al giudice di valutare "prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi".

Il collocamento del minore

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Disporre l'affidamento condiviso, se da un lato consente di esercitare insieme la responsabilità genitoriale, dall'altro lascia aperta la questione della residenza del minore.

Nella maggior parte dei casi, i figli vengono materialmente collocati presso la madre a cui, in genere, viene anche assegnata la casa familiare.

Questa "preferenza" per la madre deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all'educazione dei figli.

In ogni caso, a differenza di quanto accadeva in passato, oggi con l'affidamento condiviso si vuole garantire ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per questo quando il giudice decide sulla residenza dei figli, determina anche tempi e modalità per garantire la presenza dei figli presso il genitore non collocatario.

Le linee guida dei tribunali sul collocamento dei minori

Sulla questione della residenza del minore e del suo collocamento prevalente, negli ultimi tempi alcuni tribunali stanno assumendo delle posizioni diametralmente opposte alla prassi consolidata. Si tenta di interpretare l'affidamento condiviso nel senso di escludere il collocamento prevalente del figlio.

A formalizzare per primo tale orientamento è stato il Tribunale di Brindisi, che nelle linee guida per la sezione famiglia diffuse a inizio 2017 ha decretato la necessità di un coinvolgimento quotidiano sia della mamma che del papà nella crescita e nell'educazione dei figli.

A tal fine si è previsto, quindi, che la residenza dei minori assume una rilevanza meramente anagrafica e che gli stessi devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, con pari possibilità di frequentarli e senza un'imposizione definita a priori dei tempi da trascorrere con ciascuno.

L'addio al collocamento prevalente decretato dal Tribunale di Brindisi si riflette, peraltro, su diversi altri aspetti, tra i quali quelli inerenti l'assegnazione della casa familiare che, vista la frequentazione equilibrata dei minori con tutti e due i genitori, resta al proprietario senza alcuna possibilità di contestazione in argomento (Leggi: "Affido condiviso: addio al collocamento prevalente"

Il Tribunale di Milano, resta invece ancorato all'applicabilità del collocamento prevalente ma fa notare che il principio di bigenitorialità e quello della parità genitoriale deve portare all'abbandono del criterio della "maternal preference" in favore del criterio di "neutralità del genitore affidatario". In tal senso sia il padre, sia la madre possono essere genitori collocatari "in base al solo preminente interesse del minore... non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l'uno o l'altro ramo genitoriale"

L'ascolto dei minori

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Con espresso riferimento all'affidamento dei minori, il codice civile prevede all'art. 315-bis che i figli hanno diritto ad essere ascoltati nelle questioni e le procedure che li riguardano, quindi, ovviamente, anche quando si discuta del loro affidamento.

L'esistenza del diritto all'ascolto del minore, già prevista dall'art. 336-bis c.c. (introdotto dal d.lgs. 154/2013) e oggi trasfusa negli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia, è espressione del principio per cui il minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.

In particolare, l'art. 473-bis.4 c.p.c. dispone che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore, o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

L'art. 473-bis.5 c.p.c. disciplina le modalità dell'ascolto: esso è condotto personalmente dal giudice, che può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola vengono ascoltati separatamente. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

La Riforma Cartabia e l'affidamento dei figli

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Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022 - 28 febbraio 2023), sono state introdotte importanti novità anche in materia di affidamento dei figli, con l'obiettivo di rendere i procedimenti più rapidi, meno conflittuali e maggiormente orientati alla tutela del minore.

Il piano genitoriale

Una delle principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia è la possibilità per il giudice di formulare un piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.).

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli eventualmente allegati dalle parti. Il piano genitoriale indica:

  • Le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro;
  • I tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
  • Le modalità di frequentazione e di esercizio della responsabilità genitoriale.

Se i genitori accettano la proposta del giudice, il piano genitoriale diventa vincolante e il mancato rispetto delle condizioni previste costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.

Maggiore tutela del superiore interesse del minore

La Riforma Cartabia pone il superiore interesse del minore al centro di ogni decisione in materia di affidamento. In particolare:

  • Viene rafforzato l'obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento);
  • Vengono introdotti strumenti più efficaci per garantire la bigenitorialità, con entrambi i genitori chiamati a partecipare attivamente alla crescita del figlio;
  • Sono previste sanzioni per il genitore inadempiente che ostacola i rapporti del figlio con l'altro genitore.

Procedimenti più rapidi e mediazione

La riforma ha introdotto semplificazioni procedurali per ridurre i tempi dei giudizi:

  • Unificazione dei procedimenti di separazione e divorzio in un solo giudizio;
  • Decisioni urgenti più veloci in caso di violenza domestica o grave pregiudizio per il minore;
  • Il giudice può invitare le parti alla mediazione familiare, su base volontaria, nei casi di alta conflittualità tra i genitori.

Affidamento paritetico

La Riforma Cartabia valorizza ulteriormente il principio di bigenitorialità, prevedendo che il giudice valuti con maggiore attenzione la possibilità di garantire tempi paritari tra i genitori, superando definitivamente il criterio della "maternal preference" in favore della "neutralità del genitore affidatario", con decisioni basate esclusivamente sul preminente interesse del minore.

L'affidamento condiviso e l'Assegno Unico Universale

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Dal 1° marzo 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 230/2021, è stato istituito l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, che ha sostituito i precedenti assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli, il bonus bebè e il premio nascita.

L'Assegno Unico Universale è una prestazione mensile erogata dall'INPS per ciascun figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (senza limiti di età per i figli disabili). L'importo varia in base all'ISEE familiare, da un minimo di 57,50 euro a un massimo di 201 euro al mese per figlio.

Assegno Unico in caso di affidamento condiviso

Quando viene disposto l'affidamento condiviso, l'Assegno Unico Universale viene ripartito in misura pari al 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo o diversa indicazione del giudice.

In caso di affidamento esclusivo, l'intero importo dell'Assegno Unico spetta al genitore affidatario.

La giurisprudenza recente (Corte di Cassazione, 2025) ha precisato che, anche in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario (presso cui il figlio risiede prevalentemente) può avere diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale, in considerazione del maggior carico di cura e assistenza che grava su di lui.

Per la richiesta dell'Assegno Unico, non è richiesta la convivenza con il figlio: entrambi i genitori possono presentare domanda all'INPS, che eroga l'assegno in base alle indicazioni fornite dai genitori o alle disposizioni del giudice.

Opposizione all'affidamento condiviso e affidamento esclusivo

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Secondo quanto dispone l'art. 337-quater "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore."

Viene per questo riconosciuta a ciascun genitore la possibilità di opporsi all'affidamento condiviso e di richiedere l'affidamento esclusivo.

Al fine di scongiurare il rischio che vengano esperite azioni giudiziarie prive di fondamento, l'art. 337-bis del codice civile prevede però che, qualora la domanda risulti manifestamente infondata, il giudice può valutare negativamente il comportamento del genitore istante, ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli.

In caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale sui figli attenendosi alle condizioni determinate dal giudice. Ma, salvo diversa disposizione, restano ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per i figli.

Attenzione però: anche laddove sia disposto l'affidamento esclusivo in capo a un genitore, il ruolo dell'altro non viene meno ma quest'ultimo conserva comunque il diritto ed anche il dovere di vigilare sulla istruzione dei figli e sulla loro educazione. Può persino ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni sui figli "pregiudizievoli al loro interesse".

Revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli

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Più in generale va precisato che in ogni caso, qualunque sia stata la forma delle decisioni sull'affidamento dei figli, i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle relative disposizioni nel caso in cui si modifichino le situazioni che le hanno determinate in un senso oppure in un altro.

La Riforma Cartabia ha introdotto procedure semplificate per la modifica delle condizioni di affidamento, con l'obiettivo di rendere più rapidi e meno onerosi gli interventi necessari quando cambiano le esigenze del minore o le condizioni dei genitori.

I poteri del giudice e limiti decisionali

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Dopo aver ribadito il principio dell'assoluta preminenza dell'interesse morale e materiale dei figli, la legge sull'affidamento condiviso, affida al giudice il compito di determinare "i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli".

Il potere del giudice in argomento, quindi, risulta oggi molto forte e non è più limitato alla determinazione del solo diritto di visita. Esso, tuttavia, trova un limite importante nell'obbligo giudiziale di "prendere atto" degli accordi intervenuti tra i genitori.

Il dovere di "prendere atto" degli accordi dei genitori, viene in ogni caso meno se l'organo giudicante rileva un contrasto con l'interesse dei figli

Per approfondimenti: 

Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2025