Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto (decreto legge 254/2006) è il nuovo metodo di indennizzo assicurativo, in vigore dal primo febbraio 2007, che prevede che in caso di sinistro stradale sia la stessa assicurazione del danneggiato a rimborsare i danni subiti dal proprio assicurato, sia nel caso di totale ragione che in quello di parziale ragione.

La richiesta di indennizzo dei danni, infatti, viene avanzata direttamente dal danneggiato, che si ritiene totalmente dalla parte della ragione oppure responsabile solo in parte del sinistro, alla propria compagnia assicurativa (per mezzo di una lettera raccomandata, un telegramma oppure a mano).
Dopo aver ricevuto e visionato la richiesta di risarcimento danni, l'assicurazione si preoccupa di verificare la copertura assicurativa della controparte e di accertare la dinamica dell'incidente. A questo punto la compagnia che gestisce la procedura deve attivarsi entro delle tempistiche precise.
Il rispetto dei termini temporali è uno degli obblighi a cui la compagnia deve far fronte, per non essere segnalata all' ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) e per non rischiare di essere sanzionata.
Tale disposizione normativa dovrebbe portare ad un apprezzabile risparmio di tempo, poiché è direttamente la compagnia dell'assicurato a risarcire i danni subiti senza dover attendere i lunghi tempi di risposta della controparte.

E', comunque, molto importante che la richiesta dell'assicurato rispetti tutte le condizioni necessarie per poter beneficiare della procedura d'indennizzo diretto, a partire proprio dalla correttezza della documentazione per la domanda di risarcimento, che deve contenere tutte le informazioni necessarie alla chiara comprensione del caso e nello specifico:

  • identificazione dei conducenti;
  • targhe dei veicoli;
  • estremi dell'assicurazione della controparte;
  • data e modalità dell'incidente.
  • luogo in cui si trova il veicolo incidentato per la verifica peritale;
  • referti medici, in caso di danni fisici.

Se la lettera di richiesta risarcimento non è completa, la compagnia assicurativa ha 30 giorni di tempo per avvertire il richiedente e chiedere i dati mancanti per il proseguio della procedura di indennizzo diretto. In questo caso, quindi, i tempi di risarcimento si allungherebbero.

Per facilitare l'assicurato nella compilazione della richiesta di risarcimento da allegare al modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.), l'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato un modulo d'esempio della richiesta di risarcimento per i casi più comuni.

Quando la compagnia propone un'offerta di pagamento che l'assicurato valuta come insufficiente, quest'ultimo potrà rivolgersi ad un legale oppure ad un rappresentante dei consumatori.

I casi di applicazione del risarcimento diretto

Il risarcimento diretto può essere applicato nei seguenti casi:

  • le parti coinvolte devono essere identificate per mezzo del modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.);
  • l'incidente deve aver coinvolto solo due veicoli a motore;
  • i veicoli devono essere stati immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano (ovvero devono avere una targa italiana);
  • i conducenti devono avere sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni autorizzate a praticare in Italia o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto;
  • i danni fisici riportati dal conducente devono essere di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente).

Nei casi non indennizzabili secondo il risarcimento diretto, l'assicurato deve richiedere il pagamento dei danni alla compagnia assicuratrice della controparte.

I rischi coperti dal risarcimento diretto

Grazie alla procedura di risarcimento diretto, in vigore dal 1° febbraio 2007, è possibile richiedere il rimborso dei danni subiti alla propria assicurazione, che è tenuta a risarcire direttamente:

  • i danneggiamenti al veicolo e tutte le eventuali spese ad esso connesse e conseguenti al sinistro (ad esempio: il “fermo tecnico”, il traino, ecc.);
  • le lesioni alla persona del conducente, purché di lieve entità e comunque non superiori al 9% di invalidità permanente (per lesioni alla persona si intendono ad esempio: danni fisici, danni patrimoniali, danni morali, ecc.);
  • i danni alle cose trasportate dal veicolo, nel momento dell'incidente, appartenenti al conducente o all'assicurato.

La procedura di risarcimento diretto, inoltre, prevede che in caso di lesioni a terze persone trasportate, è possibile fare richiesta di rimborso alla stessa assicurazione del veicolo in cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità d'incidente del conducente. L'assicurazione è obbligata a risarcire i danni riscontrati da terze persone nei limiti di tempo legalmente previsti per il risarcimento diretto, erogando fino a 774.685,35 euro, valore del massimale minimo definito per legge.
Se il danno subito dalla persona a bordo del veicolo supera il massimale minimo, è possibile richiedere la somma restante all'assicurazione della controparte.

Le tempistiche previste dal risarcimento diretto

In caso di risarcimento diretto è importante sapere che entro 30 giorni dalla consegna della denuncia, e del modulo blu firmato da entrambi i conducenti, la compagnia assicuratrice deve comunicare al proprio assicurato un'offerta di risarcimento per i danni subiti al veicolo e/o alle cose trasportate.
Se invece, il modulo blu non è firmato dalla controparte l'assicurazione ha 60 giorni di tempo per poter formulare un'offerta.

Per quanto riguarda le lesioni al conducente, invece, la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al proprio assicurato un'offerta di risarcimento oppure a respingerne la richiesta spiegandone i motivi, entro 90 giorni dalla consegna dei documenti di denuncia del sinistro.

Per avvalersi delle tempistiche previste dal decreto legge 254/2006, è fondamentale che tutti i documenti consegnati (o inviati) alla propria assicurazione per denunciare l'incidente siano correttamente compilati, poiché in caso contrario la compagnia avrebbe 30 giorni di tempo per richiedere all'assicurato le integrazioni necessarie al proseguimento della procedura di risarcimento diretto.

Se l'offerta viene accolta dall'assicurato il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni economiche proposte dalla compagnia.

Se il sinistro denunciato non risulta idoneo alla procedura di risarcimento diretto, l'assicurazione deve darne comunicazione al proprio assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, spiegandone i motivi di non attuabilità. In questo caso l'assicurato deve richiedere l'indennizzo all'assicurazione della controparte, che attiverà la “procedura tradizionale” di rimborso.

Offerta e rimborso da parte della compagnia assicuratrice

Con il decreto legge 254/2006 sul risarcimento diretto è la propria compagnia assicuratrice a formulare un'offerta di rimborso, sia in caso di completa o parziale ragione. L'offerta deve essere comunicata entro delle precise tempistiche definite dallo stesso decreto legge, di seguito riassunte:

  • 60 giorni dalla consegna della richiesta di risarcimento per i danni al veicolo e/o alle cose (che si riducono a 30 giorni in caso di firma congiunta del modulo blu di constatazione amichevole d'incidente);
  • 90 giorni dalla consegna della richiesta di risarcimento per le lesioni alla persona del conducente.

Per avere maggiori possibilità di ottenere una proposta di risarcimento adeguata all'entità dei danni, è importante che tutta la documentazione di richiesta di risarcimento sia il più possibile chiara e completa, cosicché la compagnia possa avere a disposizione tutti i dettagli necessari alla comprensione del caso, utili a formulare un'offerta equa.

In caso di accettazione da parte dell'assicurato della somma offerta come indennizzo, la compagnia è obbligata ad erogare la quota entro 15 giorni.

Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta proposta dall'assicurazione, o della motivazione di esclusione dalla procedura di risarcimento diretto, e non riesce a giungere ad un accordo con la compagnia stessa, può far valere i propri diritti attraverso:

  • una procedura di riconciliazione seguita da due rappresentanti esterni a supporto delle parti: l'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ed un'Associazione dei Consumatori (questa procedura può risolvere controversie fino ad un massimo di 15.000,00 euro di danni);
  • un'azione legale.

L'assicurato, grazie alla procedura di risarcimento diretto, tratta direttamente con il proprio assicuratore e, proprio per questo, aumentano le chance di arrivare ad un accordo equo e puntuale. In caso contrario, alla scadenza del contratto, l'assicurato avrà la possibilità di cambiare assicurazione.

I casi di esclusione dal risarcimento diretto

La procedura di risarcimento diretto NON prevede l'indennizzo in caso di:

  • incidente all'estero;
  • sinistro tra più di due veicoli a motore;
  • incidente in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006;
  • incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato;
  • danni fisici gravi al conducente.

In quest'ultimo caso i danni materiali al veicolo ed alle cose possono comunque essere rimborsati dalla procedura di risarcimento diretto.

Per tutte le situazioni sopra elencate, è necessario rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'incidente per la richiesta di rimborso dei danni subiti.
L'assicurazione della controparte, quindi, aprirà una pratica assicurativa di indennizzo, detta “procedura tradizionale”, regolamentata dal codice civile e da diverse leggi dedicate.

In caso di incidente con un mezzo a motore privo di assicurazione RCA, oppure non constatato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla compagnia assicuratrice designata dall'ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.