Come scegliere l'assicurazione più adatta?

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Prima della stipula di un contratto assicurativo RCA è bene considerare che, ormai da anni, le tariffe sono gestite liberamente da ogni singola compagnia.

Quindi, è conveniente informarsi sul costo dei premi assicurativi di più società in modo da trovare la tariffa più vantaggiosa presente sul mercato.

E', comunque, opportuno verificare e valutare non solo la tariffa applicata durante il primo anno, ma anche quella prevista per gli anni successivi, sia nel caso di uno o più incidenti che di nessuno.

Più nello specifico, elenchiamo alcuni consigli utili da seguire per comprendere quale assicurazione risulta essere più idonea in base a delle specifiche esigenze:

  • Confrontare i premi assicurativi delle differenti compagnie;
  • Richiedere preventivi gratuiti agli assicuratori contattati;
  • Verificare che l'assicuratore abbia compreso appieno le esigenze esposte nella stesura del contratto;
  • Accertarsi di essere stati introdotti nel corretto livello di bonus;
  • Esaminare a quanto è stata fissata la franchigia;
  • Asscurarsi che la polizza includa l'estensione europea;
  • ecc.

Cos'è l'RCA

Con l'articolo n. 2043 del Codice Civile lo Stato fonda il concetto di Responsabilità Civile. L'RC, di fatto, è un istituto che comporta l'obbligo per ogni singolo individuo a risarcire una terza parte nel momento in cui dovesse arrecarle un danno, sia questo di natura dolosa o casuale.

Con l'aumento della circolazione di veicoli, a partire dagli anni '60, e con il conseguente aumento del rischio di causare o di rimanere lesi in incidenti stradali, lo Stato italiano ha provveduto alla stesura di una legge specifica, che obbligasse tutti i proprietari di autoveicoli a sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire la Responsabilità Civile, atta a garantire e tutelare l'ordine civile. La legge è stata approvata nel 1969, ed ancora oggi è in atto, prevedendo l'obbligo di assicurare ogni veicolo o natante a motore: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi...”. [Legge n. 990/1969, art. 1]

La Responsabilità Civile, nel caso specifico delle automobili, è detta RCA, ovvero Responsabilità Civile Auto, ed in base alla suddetta legge è coperta da una polizza assicurativa obbligatoria che solleva l'assicurato dal risarcimento dei danni procurati a persone e/o oggetti a fronte di un incidente stradale. Infatti, grazie alla polizza RCA è la stessa assicurazione a pagare i danneggiamenti fisici o materiali causati a terzi dal mezzo di trasporto assicurato.

Esiste, però, un limite oltre il quale l'assicurazione non copre più l'assicurato. Questo limite, chiamato massimale, viene fissato al momento della stipula della polizza e non può essere inferiore a 774.685,35 euro (ossia un miliardo e mezzo delle vecchie lire) per legge. Dato che in caso di incidenti gravi tale cifra potrebbe non essere sufficiente a coprire i danni arrecati, per non dover risarcire di tasca propria il denaro oltre la soglia del massimale, spesso l'assicurato preferisce aumentare la cifra, prevista a contratto, del massimale pagando un premio assicurativo di poco più alto. Di fatto, a fronte di un costo leggermente rialzato si può arrivare ad avere una copertura, ad esempio di un milione e mezzo di euro (circa il doppio rispetto al massimale previsto per legge). E' possibile

La personalizzazione delle tariffe

Con la liberalizzazione dei mercati (avvenuta nel 1994 e recentemente regolamentata dal decreto legge Bersani n. 223/2006) le assicurazioni, per essere maggiormente competitive sul mercato, hanno deciso di gestire autonomamente le proprie tariffe e di offrire ai clienti un'ampia gamma di scelta su prodotti assicurativi differenziati grazie a polizze con formule personalizzate.

Il grado di personalizzazione, che incide sul tipo di garanzie previste e sul costo annuale dell'RCA, è definito da diversi fattori, tra cui: il tipo di veicolo, le caratteristiche personali del richiedente (età, sesso, professione, ecc.), al numero di sinistri accumulati, all'estensione della copertura verso il conducente del veicolo, ecc.

Prima di firmare il contratto è importante verificare insieme all'assicuratore che le opzioni scelte non risultino sfavorevoli per l'assicurato in caso di sinistro.

Infatti, una volta stipulata la polizza deve essere rispettata in tutte le sue parti. Altrimenti, in caso di sinistro, il rischio, è quello di dover far fronte all'obbligo di risarcire, parzialmente o completamente, l'assicurazione della somma sborsata.

Ad esempio, per pagare meno, è possibile decidere di assicurare il veicolo per la sola guida da parte dello stesso assicurato oppure escludendo che esso possa essere condotto da persone inferiori ad una certa età; ma, in caso di violazione di tali clausole, è possibile che l'assicurazione richieda all'assicurato un rimborso dei danni pagati per l'incidente avvenuto in condizioni non previste da contratto.

Il fatto che esista la possibilità di personalizzare, secondo le proprie esigenze, l'RCA è positivo, ma è anche vero che per farlo in modo corretto è necessario essere ben consapevoli di ciò che ci viene offerto e dei rischi che si potrebbero correre.

Garanzie accessorie: furto, incendio e Kasko

L'assicurazione auto prevista per legge è la polizza per la Responsabilità Civile Auto, o RCA, ossia per la copertura dei danni causati dal veicolo ad altri. Ma esistono anche delle assicurazioni auto facoltative dette ARD (Assicurazione Rischio Diverso).

Le ARD sono anche conosciute come garanzie accessorie, o complementari, atte ad integrare e completare l'RCA imposta per legge.

Tra le garanzie accessorie maggiormente richieste vi sono le seguenti coperture:

  • furto;
  • incendio;
  • Kasco;
  • assistenza completa;
  • ecc.

La polizza furto garantisce all'assicurato il risarcimento, sia totale che parziale, del valore commerciale del veicolo nel momento della sottrazione e/o del danneggiamento. Ad esempio, anche per i danni subiti a fronte del solo tentativo di scasso. E', però, escluso che l'assicurazione copra la sottrazione di cose presenti all'interno dell'autovettura.

La copertura incendio, invece, copre i danni provocati dal fuoco all'autoveicolo, sia in caso di movimento su strada che in caso di sosta in un parcheggio. La polizza include tutti i danni da combustione causati da varie fonti come fulmini, esplosioni, corto circuiti, surriscaldamento di parti infiammabili, ecc., ma esclude l'indennizzo di oggetti presenti all'interno del veicolo. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la copertura si estende anche alle terze parti implicate: ad esempio, nel caso di danneggiamento al box di proprietà o in affitto, dov'è custodita l'auto, l'assicurazione risarcisce.

Spesso le assicurazioni creano un'unica polizza assicurativa furto-incendio, obbligando i propri clienti all'acquisto di entrambe le coperture.

In caso di furto, o di distruzione del mezzo tramite incendio, l'assicurato può sospendere l'RCA e ricevere il rimborso del premio pagato, a partire dal giorno successivo alla denuncia fino alla data di scadenza prevista dalla polizza; ma, per avere il risarcimento dei danni subiti, l'assicurato deve continuare a pagare le rimanenti rate della polizza furto o incendio preventivamente sottoscritta.

Con l'assicurazione Kasko la compagnia si assume la completa responsabilità di tutti i rischi provenienti dalla circolazione dell'auto, a prescindere dalla colpevolezza dell'assicurato. In concreto qualsiasi spesa, dovuta a danni arrecati o subiti dal veicolo, è sostenuta dalla stessa assicurazione (ad esempio: atti vandalici, calamità naturali, furto e incendio, ecc.). Di fatto si tratta di una polizza molto più costosa rispetto alle altre. Esistono però delle forme diverse di Kasko, rispetto a quella a valore intero, meno onerose, come:

  • a primo rischio assoluto: in cui viene definito un massimale di rimborso, durante la stipula della polizza Kasco, a prescindere dal valore del mezzo assicurato;
  • a primo rischio relativo: in cui viene definito un massimale di rimborso, durante la stipula della polizza Kasco, secondo una percentuale rapportata al valore del mezzo assicurato;
  • a secondo rischio: identica alla “primo rischio relativo”, ma a cui l'assicuratore permette all'assicurato di definire una franchigia a contratto, per diminuire il costo annuale della polizza;
  • a collisione: detta anche mini-kasco. Questo tipo di kasco stabilisce che l'assicurazione paghi solo per i danni derivanti da una collisione con un altro veicolo identificato.

Nella maggior parte dei casi, quando si sottoscrive un'assicurazione accessoria il valore commerciale del veicolo è il primo parametro che le compagnie assicurative considerano per quantificare il costo del premio annuale della polizza e dell'indennizzo in caso di incidente.

In quanto bene durevole, il valore dell'automobile è destinato a scendere con il passare del tempo e di conseguenza ogni anno l'importo della polizza sarà minore. E', comunque, opportuno che l'assicurato verifichi che la propria compagnia valuti, di anno in anno, il valore dell'autoveicolo per ricalcolare il costo del premio annuale.

Lo stesso vale in caso di danneggiamento o furto, infatti l'assicurazione corrisponde una cifra pari al valore dell'auto nel momento del sinistro (nella maggior parte dei casi le quotazioni di riferimento vengono prese da “Quattroruote”).

Il grado di personalizzazione è molto variabile. Le esigenze degli assicurati sono eterogenee, infatti possono andare dalla richiesta di tutela giudiziaria alla copertura dei danni provocati da eventi atmosferici e dalla garanzia sui cristalli all'assicurazione del conducente.

Spesso le polizze accessorie non prevedono un massimale, ma hanno un loro costo specifico diverso da assicurazione ad assicurazione. Inoltre, alcune compagnie decidono, a loro discrezione, di inserire una franchigia per certi tipi ARD.

Le assicurazioni online

Con l'avvento di internet, da qualche anno è possibile assicurare il proprio veicolo a motore anche attraverso la rete. Esistono diversi vantaggi che spingono gli assicurati a sottoscrivere una polizza online, tra i principali:

  • velocità: nel giro di pochi minuti è possibile avere preventivi senza impegno, confrontare i premi di più compagnie contemporaneamente ed acquistare la polizza più vantaggiosa;
  • comodità: è possibile sottoscrivere la polizza direttamente da casa semplicemente collegandosi al sito della compagnia assicurativa prescelta;
  • risparmio: i costi di gestione e di struttura diminuiscono per le assicurazioni e di conseguenza anche i premi delle polizze. E' anche da considerare il risparmio di tempo e non solo di denaro.

L'acquisto di una polizza online fa parte di quelle operazioni definite di e-commerce.

La commissione europea riconosce valide le transazioni effettuate tramite commercio elettronico definendo, e regolamentando, con leggi idonee il mercato virtuale.

Secondo la comunicazione n. 157/1997 con il termine e-commerce si includono tutte le attività di compravendita effettuate tramite il trasferimento e lo scambio di dati per via elettronica.

E', quindi, possibile aggiungere un altro vantaggio alla sottoscrizione di polizze online: la sicurezza.

L'importante è affidarsi a compagnie conosciute o che si appoggiano ad altre compagnie, istituti bancari o finanziari noti.