Dal latino lucrum cessans, il lucro cessante indica una forma di danno relativo da un inadempimento contrattuale o dalla commissione di un fatto illecito altrui e consiste nel mancato guadagno derivante da queste circostanze. In altri termini, corrisponde al venir meno di talune entrate nel patrimonio del danneggiato, che si sarebbero quasi sicuramente prodotte senza il fatto o con la corretta esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Il lucro cessante può tradursi in concreto ad esempio come un'impossibilità a utilizzare un determinato bene o come la perdita totale o parziale della capacità lavorativa.

Questo si aggiunge al fattore del danno emergente, che a sua volta fa riferimento al venir meno di un'utilità che è già presente nel patrimonio del danneggiato, che ne risulta quindi diminuito in seguito al fatto illecito o all'inadempimento.