La Cassazione ha individuato i criteri da seguire per la liquidazione in forma di capitale

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 6619/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha fornito delle importanti linee guida per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito dai familiari di una persona uccisa in conseguenza dell'uccisione, destinate a influenzare in maniera decisa le future pronunce giurisprudenziali sul punto.

Il danno da lucro cessante

I giudici hanno innanzitutto precisato che tale danno consiste, in sostanza, nella perdita dei benefici economici che il soggetto ucciso destinava ai suoi congiunti per legge o per costume sociale e si configura a meno che le sovvenzioni non fossero episodiche e non sia quindi possibile presumere che sarebbero continuate anche se la vittima fosse rimasta in vita.

Liquidazione in forma di capitale

Fatta questa opportuna precisazione, la Corte di cassazione ha distinto due ipotesi: quella in cui il danno da lucro cessante è liquidato in forma di rendita da quella in cui lo stesso è liquidato in forma di capitale e si è soffermato ad analizzare tale seconda opzione.

Per i giudici, nel dettaglio, in caso di liquidazione in forma di capitale le operazioni da compiere sono le seguenti:

  • innanzitutto va determinato il reddito della vittima al momento della morte (secondo i parametri puntualmente individuati nella sentenza stessa);
  • da tale reddito va quindi detratta la quota presumibilmente destinata ai bisogni della vittima o al risparmio;
  • il risultato va infine moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (corrispondente all'età della vittima se questa è più giovane dell'alimentato o all'età di quest'ultimo in caso contrario) o per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee (corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico).

Con riferimento a tale ultima operazione, la scelta tra l'uno e l'altro coefficiente va fatta considerando se, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante o solo per un periodo di tempo determinato.

Leggi anche:

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Corte di cassazione testo sentenza numero 6619/2018
Valeria Zeppilli

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