L'istigazione corrisponde al comportamento di chi agisce sulla psiche di un altro soggetto mediante consigli e incitamenti vari volti al compimento di una condotta criminosa. Nel dettaglio consiste nell'induzione a rafforzare motivi di impulso o ad affievolire motivi inibitori.

All'atto pratico, se nonostante l'istigazione il reato non dovesse essere compiuto, allora di per sé l'istigazione stessa non viene sanzionata, mentre se da essa derivi il compimento della condotta delittuosa, allora colui che ha istigato il reo ne risponde con questo a titolo di concorso.

Il codice penale delinea alcune fattispecie di reato basate sul comportamento in esame e sono ad esempio l'istigazione a delinquere dell'art. 414, l'istigazione a disobbedire alle leggi dell'art. 415 e l'istigazione al suicidio dell'art. 580.