Si tratta di una tipologia di compravendita che comporta la scelta tra due o più cose come oggetto dello scambio. La vendita alternativa è infatti un contratto ad effetti obbligatori e non reali e pertanto si perfeziona nel momento in cui viene effettuata la scelta in questione.

La relativa disciplina non è da ravvisare in via diretta nel codice, ma tale fattispecie è assimilabile al fenomeno delle obbligazioni alternative e, in aggiunta alle norme della vendita ordinaria, ne viene applicata quindi anche la regolamentazione per quanto attiene la posizione del venditore (art. 1285 e ss. c.c.).

In relazione alla posizione di quest'ultimo infatti, il venditore si libera dell'obbligo quando esegue una delle prestazioni tra cui scegliere, ma non nel caso in cui effettui un adempimento parziale di entrambe. La scelta poi può essere tacita, quando cioè viene disposta direttamente la prestazione in oggetto, o espressa, se preceduta da apposita dichiarazione.