La vendita con patto di riscatto è una forma particolare di compravendita, contraddistinta dal fatto che il soggetto alienante si riserva la possibilità di poter riacquistare il bene ceduto in un secondo momento. Si tratta di un istituto che può essere disposto per necessità momentanee di denaro oppure nel caso in cui il venditore metta in conto la possibilità di cambiare idea sulla vendita stessa. La disciplina da applicare concerne l'art. 1500 e ss. c.c., secondo il quale, tramite l'inserimento di una clausola di riscatto all'interno del contratto, l'alienante può riacquistare la titolarità del bene venduto entro un certo limite di tempo (fino a cinque anni per i beni immobili e fino a due anni per i beni mobili), con la restituzione di quanto ottenuto a titolo di corrispettivo e pagando le relative spese. Inoltre, per evitare ipotesi di sfruttamento di una situazione di svantaggio da parte dell'acquirente, è stabilito che il prezzo da pagare per il riscatto non può essere in alcun modo superiore a quello ottenuto per la vendita, pena la nullità del contratto.