Oggetto di disciplina dell'art. 346 bis c.p., il traffico di influenze illecite è un reato che ricorre quando taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio sfruttando una relazione con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di porre in essere una mediazione illecita con questo o per ottenere il compimento di un atto.

Si tratta di una fattispecie che prevede la procedibilità d'ufficio e che è punita con la reclusione da uno a tre anni. Il bene giuridico oggetto della tutela è rappresentato dal prestigio della Pubblica Amministrazione e dalla necessità di evitare il mercimonio delle sue funzioni.