Oggetto dell'art. 1965 c.c., la transazione è una forma contrattuale contraddistinta dal fatto che le parti pongono in essere delle concessioni reciproche volte al porre fine a una lite in corso tra esse o che potrebbe iniziare.

Si tratta di un negozio giuridico a titolo oneroso che permette alle parti di ottenere dei vantaggi reciproci, non per forza corrispondenti tra loro, e di evitare che sorga una controversia da dover poi definire dinnanzi al giudice. Per essere valido, il contratto di transazione richiede la forma scritta ad probationem in via generale, ma per i casi menzionati nell'art. 1350 c.c. è richiesta a pena di nullità la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.