Delineata dall'art. 2049 c.c., si tratta della responsabilità in cui incorre il padrone o il committente per gli eventuali fatti illeciti prodotti da collaboratori e dipendenti, derivanti dall'esecuzione dei suoi ordini o delle sue direttive. Sebbene la definizione di questa forma particolare di responsabilità da fatto illecito sia antiquata e possa generare confusione, il committente in questione non è da considerare come il committente del contratto di appalto, bensì si tratta della figura attuale del datore di lavoro e del rapporto di lavoro subordinato che lo lega ai suoi sottoposti.

Si tratta di una responsabilità indiretta, poiché il fatto è compiuto da un altro soggetto, ed è oggettiva, poiché vige una presunzione di colpa del committente, tenuto al controllo del lavoro e che non è chiamato a presentare prova contraria così come non è tenuto il danneggiato a provarne la colpa. Quest'ultimo però è sempre tenuto alla dimostrazione del danno subito e del fatto che esso derivi dallo svolgimento dell'attività lavorativa.