Si tratta di una forma di responsabilità extracontrattuale riconosciuta in capo alla madre e al padre per i danni compiuti dai rispettivi figli. La responsabilità dei genitori è delineata nello specifico nell'art. 2047 c.c. in merito appunto ai fatti illeciti dei minori conviventi, ma si integra con il dettato dell'art. 2048 c.c. in merito ai danni cagionati da soggetti incapaci di intendere e volere e quindi con la responsabilità a capo di chi è tenuto alla loro sorveglianza.

Tale forma è una responsabilità oggettiva ed è considerata dalla gran parte della dottrina anche come una responsabilità aggravata, poiché risulta essere piuttosto difficile per il genitore fornire una prova liberatoria della stessa, che potrebbe concernere la mancanza del nesso di causalità tra il venir meno della sorveglianza e la produzione del danno ovvero che egli non avrebbe avuto in alcun modo la possibilità di prevenire il compimento del fatto illecito.