Il giudizio abbreviato è disciplinato dall'art. 438 e ss. c.p.p. e consiste in un procedimento speciale con cui si fa addivenire la decisione del giudice nelle fasi precedenti al dibattimento, basandola quindi sugli elementi contenuti nel fascicolo del P.M. e nelle sue eventuali integrazioni.

Il rito abbreviato è stato spesso oggetto di dibattito e di discussione, sia nel mondo giuridico che sotto il profilo sociale, poiché la sua particolarità sta nel fatto che nel momento in cui l'imputato del procedimento penale manifesti la volontà di rinunciare al giudizio dinnanzi al giudice del dibattimento, riceve uno sconto della pena prevista per il reato per il quale si procede. In altri termini, l'ordinamento prevede una sorta di "contropartita" per ragioni di economia processuale.

La riduzione della pena in seguito alla scelta di essere giudicato mediante rito abbreviato è pari a un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni; laddove il delitto preveda la sanzione dell'ergastolo, il giudizio abbreviato comporta l'applicazione di trent'anni di reclusione.

Il giudizio abbreviato può essere richiesto in occasione dell'udienza preliminare (per i procedimenti che la prevedano) o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Inoltre esso può essere semplice o ad integrazione probatoria.