Si tratta di un atto di patrimonio separato con il quale i coniugi e i componenti di un'unione civile provvedono a destinare taluni beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale è previsto dall'art.167 e ss. c.c. e può essere costituito dai coniugi sia al momento del matrimonio che in una fase successiva oppure da un terzo con atto inter vivos o mortis causa. La particolarità del fondo patrimoniale sta nel fatto che i beni, siano essi mobili, immobili, mobili registrati o titoli di credito, rientrano nella proprietà comune dei coniugi e non possono essere oggetto di esecuzione forzata. Nello specifico, ciò che fa parte del fondo risponde solo per le obbligazioni contratte al fine di soddisfare interessi familiari.

Per essere valido, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere redatto in forma di atto pubblico; a ciò si aggiunge la conseguente annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio e la necessaria trascrizione della stessa nei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Il mancato rispetto di questi passaggi comporta l'inopponibilità dell'atto verso i creditori.