Si parla di domande suggestive in merito all'esame di testimoni, imputati e consulenti all'interno del processo penale. Si tratta di domande vietate dall'art. 499 c.p.p., che, nel modo in cui vengono poste sia dal Pubblico Ministero che dai rispettivi difensori, potrebbero indurre il soggetto esaminato a dare un certo tipo di risposta.

A differenza di come avviene per le domande nocive(quesiti che potrebbero appunto nuocere alla sincerità della risposta), vietate sia nell'esame che nel controesame del contraddittorio, la preclusione a porre domande suggestive opera sono nell'esame poiché diverso è lo scopo che lo contraddistingue; per l'appunto, la finalità del controesame è rivolta a far sì che si sminuiscano i fatti delineati dal dichiarante nella fase dell'esame e che quindi si vada a minarne la credibilità, anche mediante l'utilizzo di domande suggestive.

Le domande suggestive si distinguono in:

- implicative per presupposizione

- a disgiunzione completa

- implicanti un'aspettazione

- guidanti

- consecutive

- affermative per congettura.