Espressione relativa a un'azione presentata dal convenuto nel giudizio civile, che non si limita alla sola difesa ma trae occasione dalla domanda attorea per presentare a sua volta delle richieste al giudice, unitamente a quella di rigetto. Essa ha valenza di domanda autonoma e va ad estendere il thema decidendum del processo; la ratio dell'istituto risponde al principio di economia dei giudizi, volendo evitare quindi l'insorgere di giudicati in contrasto tra loro.

Con la domanda riconvenzionale il convenuto assume la veste di attore e, in base all'art. 36 c.p.c., è ammessa nel caso in cui questa dipenda dal titolo dedotto dalla domanda attorea o che è già presente in giudizio come mezzo di eccezione.