Reato previsto dall'art. 635 c.p., il danneggiamento presuppone la condotta della distruzione, del deterioramento o della dispersione di uno o più beni altrui, rendendoli non più servibili in tutto o in parte.

In questo caso, il bene giuridico che la norma vuole tutelare è l'integrità del patrimonio, inteso sia in termini di beni mobili che di beni immobili. Si tratta di un reato a forma libera, procedibile d'ufficio e che prevede la reclusione fino a 1 anno e una multa fino a 309 euro nella sia forma semplice o la reclusione da sei mesi a 3 anni nella sua forma aggravata.

Nel dettaglio, il reato è aggravato laddove la condotta del distruggere, del disperdere e del deteriorare si abbia su beni di interesse storico e culturale.