L'art. 345 c.p. sanziona l'offesa all'onore o al decoro dell'autorità mediante rimozione, lacerazione o alterazione di manifesti affissi per ordine pubblico

Il testo dell'art. 345 c.p.

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L'art. 345 del codice penale dispone: "Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619".

La ratio dell'art. 345 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 345 c.p. è un illecito comune, non proprio né qualificato, dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione, potenzialmente vilipeso dall'inopinata lacerazione o alterazione oltraggiosa di un manifesto affisso per ordine dell'Autorità.

La condotta sanzionata dall'art. 345 c.p.

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Giova sottolineare come la norma de qua, ormai mero illecito amministrativo, trovi scarsissima applicazione. In buona sostanza ad essere sanzionata è la condotta di colui il quale, per puro disprezzo, decida di lacerare, rimuovere o, comunque, rendere inservibili, manifesti, disegni o scritti che siano stati affissi per ordine della Pubblica Autorità. Dubbi si sono posti in dottrina circa l'esatta esegesi dell'espressione "per disprezzo verso l'Autorità", che difatti ha dato la stura a molteplici interpretazioni (più o meno restrittive in ordine all'operatività della norma), ritenuto che la sua apparente ellitticità potrebbe indurre in dubbio l'interprete.

Per "disprezzo", secondo l'ermeneutica più pertinente con la littera legis e la volontà del legislatore, deve intendersi qualunque manifestazione di sdegno che, tuttavia, si esteriorizzi con l'oltraggio, l'offesa o, comunque, una manifestazione triviale di odio.

La pena

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La pena prevista dall'art. 345 c.p. è la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità dell'illecito in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. Tuttavia, l'impiego dell'espressione "per disprezzo", potrebbe in effetti preludere ad un'individuazione di una diversa forma di premeditazione, diretta non soltanto a commettere il fatto, ma a fare in modo che dall'azione risulti percettibile il risultato voluto (o il messaggio veicolato) e cioè l'intenzione di voler oltraggiare, seppur indirettamente, l'Autorità.

La scarsissima applicazione della norma non permette, come sopra accennato, di poter individuare una lettura univoca e tetragona dell'elemento psicologico.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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