Si definisce concussione il reato posto in essere dal Pubblico Ufficiale che, in abuso delle sue funzioni e della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere denaro o altra utilità patrimoniale e non, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.

Si tratta di un reato proprio disciplinato dall'art. 317 c.p. e procedibile d'ufficio.

La disposizione prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Il reato può aversi attraverso una duplice condotta, che può essere di induzione o di costrizione; in questo secondo caso si parla di concussione violenta. Inoltre, si tratta di un delitto perseguibile solo per dolo e non per colpa; pertanto si richiede la coscienza e la consapevolezza del soggetto attivo in merito al reato che sta compiendo.