Si tratta di un contratto regolato dagli artt. 1882-1932 c.c., con il quale un soggetto assicuratore dispone di rivalersi nei confronti dell'assicurato nel caso in cui si verifiche un danno patrimoniale derivante da un sinistro stradale o da altro evento della vita. dietro pagamento di un premio. Si tratta di un contratto consensuale, aleatorio e che richiede la forma scritta ad probationem per essere valido, comportando a carico dell'assicuratore il rilascio del documento sottoscritto, detto polizza.

Nel contratto di assicurazione, gli elementi essenziali sono rappresentati dal premio, che rappresenta la somma di denaro versata dall'assicurato come corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e dal rischio, ovverosia la possibilità del verificarsi di un evento futuro e incerto.