L'arricchimento ingiustificato o senza giusta causa è previsto dall'art. 2041 c.c. e ricorre quando un soggetto si arricchisce ai danni di un altro, senza averne il titolo e a danno di quest'ultimo.

Dall'ipotesi di arricchimento senza giusta causa deriva a carico dell'arricchito un'obbligazione a restituire quanto ottenuto o a versare un indennizzo, in caso di cosa determinata. Di contro, ne consegue che a carico di colui che ha subito il depauperamento sorge la facoltà ad esercitare l'azione di arricchimento senza causa laddove non ci siano altri modi per recuperare l'indennizzo medesimo (azione sussidiaria).