Previsto dall'art. 1655 c.c., l'appalto è un contratto con cui un soggetto detto appaltatore si impegna a realizzare un'opera o un servizio a favore di un altro detto appaltante o committente, con organizzazione dei mezzi e gestione propria del rischio.

Alla base del rapporto di appalto sussiste un'obbligazione di risultato a carico dell'appaltatore che in genere è un imprenditore e che pertanto si impegna a realizzare la prestazione secondo quanto concordato nel capitolato e secondo il criterio generale della regola d'arte.

D'altro canto, a carico del appaltante vi è l'obbligo di corrispondere la somma di denaro pattuita per la commessa, ma, prima della consegna dell'opera, ha diritto a porre in essere tutte le verifiche necessarie sul lavoro svolto.

L'appalto può essere pubblico o privato in base alla natura del soggetto committente.