Si parla di gerarchia per intendere il rapporto che intercorre tra organi dello Stato che si trovano in posizioni giuridiche diverse e tra cui operano al contempo delle relazioni di subordinazione da un lato e di sovraordinazione dall'altro.

Nello specifico, l'organo che riveste una posizione gerarchicamente superiore può esercitare nei confronti di quello inferiore taluni atti, che possono essere di orientamento, di controllo, di sostituzione e di delega. Inoltre, ha la facoltà di revocare eventuali atti non opportuni e annullare quelli che si rivelano essere affetti da vizi.

In diritto si parla di gerarchia anche per intendere la c.d. gerarchia delle fonti, ossia l'ordine che viene disposto per la classificazione delle norme di diversa categoria su cui si basa l'ordinamento giuridico. La gerarchia delle fonti segue sostanzialmente il principio secondo il quale la norma posta alla fonte inferiore non può essere contrastante con quella posta alla fonte superiore ed è strutturata in: fonti costituzionali – fonti primarie – fonti secondarie – fonti terziarie.