Nel diritto civile, con l'espressione di electio amici si fa riferimento a un negozio giuridico di natura unilaterale con cui, in occasione di un contratto per persona da nominare, la parte stipulante decide di imputare gli effetti del rapporto a un soggetto terzo rispetto alla vicenda contrattuale. Per essere valida, l'electio amici deve essere disposta entro tre giorni dalla stipulazione del contratto principale, salvo che le parti stesse non dispongano un termine differente, e deve essere contraddistinta dalla medesima forma del contratto a cui fa riferimento. In caso contrario, il rapporto produce effetti nei confronti delle parti originarie.

L'electio amici รจ un atto recettizio e con efficacia retroattiva.