Il termine è un elemento accidentale del negozio giuridico, da cui si fa dipendere l'inizio o la fine della produzione degli effetti di questo. Si tratta di un evento futuro di certa verificazione e a cui è subordinata l'efficacia del contratto.

Si parla di dies a quo per intendere il termine di inizio e di dies ad quem per indicare la fine dell'efficacia dell'atto, di termine perentorio o ordinatorio se la scadenza dello stesso comporti o meno la sanzione della decadenza circa il compimento di un determinato atto giuridico e di termine essenziale allorquando l'adempimento successivo alla sua scadenza si riveli privo di utilità per la controparte e comporti quindi la risoluzione del contratto.

A seconda delle ipotesi, il termine può essere indicato dalla legge o dalle parti del negozio con apposita clausola.