Il TAR del LAZIO ha rigettato il ricorso di Poste italiane confermando la sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), con la sentenza n. 15916/2025 pubblicata in data 1 Settembre 2025, ha respinto il ricorso presentato da Poste Italiane, contro il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

La pronuncia del TAR Lazio nasce dall'impugnazione, da parte di Poste Italiane, del provvedimento dell'AGCM del 18.10.2022 che l'aveva sanzionata per due pratiche commerciali scorrette (procedimento PS11287), ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

Le pratiche contestate erano:

1. L'omissione e/o dalla formulazione decettiva di informazioni essenziali, quali sono quelle relative al termine di scadenza e di prescrizione dei BFP e alle relative conseguenze giuridiche in fase di collocamento;

2. La mancata adozione di azioni volte a comunicare preventivamente, ai sottoscrittori di BFP in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, lo spirare di tale termine.

Con il ricorso al Tar Lazio, Poste Italiane chiedeva l'annullamento di tale provvedimento.

Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha confermato che la scheda di sintesi era ambigua e omissiva, affermando "Capitale investito sempre rimborsabile" senza indicare il termine di prescrizione, poteva indurre il consumatore a credere che il diritto al rimborso non avesse scadenza. Anche la durata del buono era presentata in modo fuorviante

Inoltre, il TAR Lazio ha sottolineato che Poste aveva la possibilità di fornire informazioni ulteriori e più chiare rispetto a quelle minime previste dal D.M. 6 ottobre 2004, come dimostrato dalla stessa elaborazione della "Scheda di sintesi" (non prevista dal DM) e dalle richieste di modifica della documentazione per includere avvisi sulla prescrizione.

Nondimeno, i Giudici amministrativi hanno ribadito che, nonostante l'assenza di obblighi specifici nelle norme di settore, la consapevolezza di Poste della prescrizione annuale di decine di migliaia di buoni avrebbe dovuto indurla ad adottare misure informative per tutelare gli interessi patrimoniali dei risparmiatori, specialmente i piccoli risparmiatori con bassa propensione al rischio

Il principio generale di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali richiede comportamenti e accorgimenti ulteriori, soprattutto a fronte dell'elevato numero di segnalazioni e buoni prescritti.

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso di Poste Italiane, confermando la legittimità delle sanzioni imposte dall'AGCM.

La sentenza sottolinea l'importanza di un'ampia interpretazione della normativa a tutela del consumatore, gli obblighi informativi dei "professionisti" anche in contesti regolamentati, e il principio di correttezza e buona fede che richiede iniziative proattive a tutela dei risparmiatori, specialmente di fronte a una significativa asimmetria informativa.


Avv. Francesco Giordano
Studio Legale Lexopera

Firenze - Milano

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