Si tratta di un istituto introdotto con il D.Lgs. 28/2015 e rappresenta una causa di non punibilità del fatto illecito (art. 131 bis c.p.); esso consiste nell'ipotesi in cui la condotta dovesse caratterizzarsi da un grado di offensività tanto basso da escludere appunto la perseguibilità dell'autore, sebbene il fatto sia comunque qualificato come reato.

Si tratta di una disposizione che risponde ai principi di sussidiarietà, offensività e proporzionalità dell'intervento penale e si pone anche come strumento per la riduzione del carico giudiziario, escludendo quindi i fatti di non particolare gravità.

Tuttavia, la sussistenza della tenuità del fatto non impedisce all'Autorità Giudiziaria di procedere comunque all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno caratterizzato il fatto illecito.

Inoltre, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. opera per i reati (tentati o consumati) con pena edittale non superiore ai cinque anni di reclusione.