La rappresentanza è l'istituto disciplinato dall'art. 1387 c.c. con il quale una parte, definita rappresentante, è chiamata a compiere atti giuridici in nome e per conto di un'altra, detto rappresentato, a cui va a sostituirsi. Si tratta di un potere che può essere esercitato in merito a quasi tutte le attività di rilievo giuridico, con esclusione degli atti personalissimi.

La rappresentanza viene posta in essere attraverso la procura, un documento con cui il rappresentato attribuisce tale potere al rappresentante.

Si parla di rappresentanza diretta ogniqualvolta il rappresentante compia l'attività per conto del rappresentato e anche in suo nome; la contemplatio domini, ossia la spendita del nome, fa sì che gli effetti del contratto concluso da rappresentante vengano trasferiti direttamente nella sfera giuridica e patrimoniale del rappresentato.

Ciò non avviene invece nella rappresentanza indiretta, che prevede la cura degli interessi del rappresentato, ma senza la spendita del suo nome; in questo caso gli effetti della negoziazione si producono nella sfera giuridico-patrimoniale del rappresentante, che sarà tenuto a porre in essere un successivo atto di trasferimento.

Esiste infine una rappresentanza istituzionale o organica per intendere il potere in capo a un organo di un ente giuridico, che ha il compito appunto di manifestare all'esterno la volontà di questo.