La rappresentanza (artt. 1387-1400 c.c.) è l'istituto che consente a un soggetto (rappresentante) il potere di compiere uno o più atti giuridici in sostituzione del rappresentato

Cos'è la rappresentanza

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La rappresentanza è istituto disciplinato dagli artt. 1387 - 1400 del codice civile che attribuisce al rappresentante il potere di compiere uno o più atti giuridici in sostituzione del rappresentato.

Si definisce diretta se gli effetti giuridici dei negozi giuridici si producono nella sfera giuridica del rappresentato, indiretta se si ripercuotono su chi li compie. In questo caso occorre un negozio specifico per trasferire gli effetti sul rappresentato.

Fonti della rappresentanza: legge e volontà

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La rappresentanza legale è prevista per tutelare minori, interdetti e inabilitati, quella volontaria esige la procura, atto che conferisce al rappresentante il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto del rappresentato (contemplatio domini art. 1388 C.C.). L'ordinamento non contempla forme particolari per la procura, anche se secondo l'art. 1392 C.C.: "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere", pertanto la procura conferita per un acquisto immobiliare, che richiede la forma scritta ad substantiam, esige la stessa forma.

Capacità delle parti

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L'art 1389 C.C. dispone che il rappresentato debba avere la capacità di agire, il rappresentante quella d'intendere e volere in relazione a natura e contenuto del contratto da concludere poiché gli effetti giuridici delle sue azioni ricadono sul rappresentato.

Vero però che a rilevare è la volontà del rappresentante, per questo il codice ha previsto (art. 1390 C.C.) che, se quando conclude un contratto la sua volontà è viziata (errore, violenza, dolo), il negozio è annullabile, a meno che i vizi non riguardano elementi voluti dal rappresentato. In questa ipotesi il contratto è annullabile solo se i vizi ne hanno determinato la volontà contrattuale.

Un'ipotesi particolare è prevista dall'art. 1391 C.C.: "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante."

Falsus procurator e ratifica

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Cosa accade se un falso rappresentante conclude un contratto senza la procura del rappresentato?

Il rappresentato può fare propri gli effetti ratificando l'accordo, in caso contrario il falsus procurator deve risarcire il terzo (art. 1399 C.C.)

Conflitto d'interessi

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Si realizza quando il rappresentante conclude un contratto per favorire se stesso o terzi contro l'interesse del rappresentato.

Il contratto è annullabile nel caso in cui il conflitto (anche potenziale) è conosciuto o conoscibile dal terzo, se invece il rappresentante conclude un negozio con se stesso ricoprendo anche il ruolo di rappresentato il negozio è annullabile allorché ha danneggiato il vero rappresentato.

Revoca, modifica, estinzione della procura

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La procura è revocabile (art. 1396 C.C) tacitamente o espressamente. Per opporre la modifica o la revoca a terzi è necessario comunicarlo con mezzi idonei (es: iscrizione nei registri delle imprese), a meno che non si riesca a dimostrare che quando hanno concluso il contratto ne erano a conoscenza.

La procura infine si estingue per effetto della revoca, morte, fallimento delle parti e sopravvenuta incapacità del rappresentato.


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