sospensione del procedimento con messa alla prova

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Titolo V-bis
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis

(Sospensione del procedimento con messa alla prova).


1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter

(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).


1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-ter.1

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, puo' proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero puo' avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini puo' aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facolta' di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

7. Il giudice, valutata l'idoneita' del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 464-quater

(Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia).


1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies

(Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova).


1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.

Art. 464-sexies

(Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova).


1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-septies

(Esito della messa alla prova).


1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Art. 464-octies

(Revoca dell'ordinanza).


1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies

(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova).


1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta.

Procedimento per decreto
Atti preliminari
al dibattimento