Dell'esercizio dell'azione

Codice di procedura civile - Tutti i codici

Titolo IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 99. Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100. Interesse ad agire
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e' necessario avervi interesse.

Art. 101. Principio del contraddittorio
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Art. 102. Litisconsorzio necessario
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
NB: la Corte Costituzionale, con sentenza 41/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Vedi anche:

Litisconsorzio necessario: cos'e' e come funziona



Art. 103. Litisconsorzio facoltativo
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Vedi anche:

Processo civile: il litisconsorzio facoltativo



Art. 104. Pluralita' di domande contro la stessa parte
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 105. Intervento volontario
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Art. 106. Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107. Intervento per ordine del giudice
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.

Art. 108. Estromissione del garantito
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

Vedi anche:

Cos'e' l'estromissione dal processo



Art. 109. Estromissione dell'obbligato
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.

Vedi anche:

Cos'e' l'estromissione dal processo



Art. 110. Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Vedi anche:

Successione nel processo



Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Vedi anche:

Cos'e' l'estromissione dal processo



Delle parti e dei difensori
Dei poteri del Giudice