Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Codice di procedura civile - Tutti i codici

TITOLO I.
DEL PUBBLICO MINISTERO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 1.


(Richiesta di comunicazione degli atti).


In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo' richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

Art. 2.


(Intervento davanti all'istruttore).


L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice.

Art. 3.


(Intervento davanti al collegio).


Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.


Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.


Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

TITOLO II.
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
CAPO I.
Degli esperti della magistratura del lavoro.

Art. 4.


(Albo degli esperti).


Presso ogni corte d'appello e' istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.


L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione della corte.

Art. 5.


(Formazione dell'albo).


L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.


Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

Art. 6.


(Proposte d'iscrizione).


Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.


Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato puo' provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 7.


(Requisiti per l'iscrizione).


Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:


1) sono cittadini italiani, di razza italiana;


2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta';


3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;


4) sono di condotta morale e politica specchiata.


Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attivita', hanno in questa acquistato singolare perizia.


La qualita' di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.

Art. 8.


(Revisione dell'albo).


L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.


Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 9.


(Ruolo degli esperti).


Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.


Il primo presidente puo' revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza.

Art. 10.


(Composizione del collegio giudicante).


Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.


Il cancelliere da' comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.

Art. 11.


(Astensione e ricusazione degli esperti).


Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.


Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.

Art. 12.


(Indennita' dovute agli esperti).


Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.

CAPO II.
Dei consulenti tecnici del giudice.
Sezione I. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.

Art. 13.


(Albo dei consulenti tecnici).


Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.


L'albo e' diviso in categorie.


Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14.


(Formazione dell'albo).


L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.


Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.


Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.


Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15.


(Iscrizione nell'albo).


Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.


Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.


Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.


Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16.


(Domande d'iscrizione).


Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.


La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:


1) estratto dell'atto di nascita;


2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;


3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;


4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;


5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica.

Art. 17.


(Informazioni).


A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorita' politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.

Art. 18.


(Revisione dell'albo).


L'albo e' permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19.


(Disciplina).


La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.


Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Art. 20.


(Sanzioni disciplinari).


Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:


1) l'avvertimento;


2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;


3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21.


(Procedimento disciplinare).


Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.


Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.


Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

Art. 22.


(Distribuzione degli incarichi).


Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio.


Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.


Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23.


(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).


Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.


Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.


Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.


Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Art. 24.


IL D.PR. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Sezione II. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi.

Art. 25.


(Istituzione e formazione dell'albo).


Presso ogni tribunale e' istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.


L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.


In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.


Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

Art. 26.


(Iscrizione nell'albo).


Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o piu' rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.


Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attivita' medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

Art. 27.


(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici).


Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.

CAPO III.
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.

Art. 28.


(Registri di cancelleria).


1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.12

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".



Art. 29.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 30.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 31.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 32.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 33.


(Divisione dei registri in piu' volumi).


Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.


Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Art. 34.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 35.


(Volumi dei provvedimenti originali).


Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 36.


(Fascicoli di cancelleria).


Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non e' prevista espressamente dalla legge.


Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale e' iscritto l'affare.


Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.


Nella facciata interna della copertina e' contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.


Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Art. 37.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399

Art. 38.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 39.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 40.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 41.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 42.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 43.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 44.


(Compilazione dei processi verbali).


Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attivita' da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.

Art. 45.


(Forma delle comunicazioni del cancelliere).


Quando viene redatto su supporto cartaceo Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.


Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.


Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o' scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.


Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 46.


(Forma degli atti giudiziari).


I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.


Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

CAPO IV.
Degli atti dell'ufficiale giudiziario.

Art. 47.


(Ora della notificazione).


Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione e' stata eseguita.

Art. 48.


(Avviso al destinatario della notificazione).


L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:


1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;


2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;


3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;


4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Art. 49.


(Nota da consegnarsi al pubblico ministero).


L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:


1) l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;


2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;


3) la natura dell'atto notificato;


4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;


5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.


La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Art. 50.


(Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami).


L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice e' fatta con ricorso steso in calce all'atto.


Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

Art. 51.


(Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria).


La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice e' custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.


Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

CAPO V.
Delle persone che possono assistere il giudice.

Art. 52.


(Liquidazione del compenso).


Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attivita' svolta.

Art. 53.


(Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi).


I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

TITOLO III.
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
CAPO I.
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 54.


(Determinazione dei giorni d'udienza).


Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 55.


(Distribuzione delle udienze tra i magistrati).


Il capo dell'ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 56.


(Designazione del giudice per ciascuna causa).


Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.(18)19


Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza e' tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, e' rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 57.


(Rinvio dell'udienza di comparizione).


Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.


Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore da' atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.

(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 58.


(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio).


Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 59.


(Dichiarazione di contumacia).


La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 60.


(Tempo degli atti di istruzione).


Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 61.


(Ordine di trattazione e discussione delle cause).


Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 62.


(Udienza di discussione).


Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.(18)19


L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 63.


(Giudice decidente).


La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 64.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 19

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 65.


(Querela di falso).


Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 66.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (11)(17)18

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.

Art. 67.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (11)(17)18

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.

Art. 68.


(Istanza di conciliazione).


L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.


Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.


Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente.

18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.

Art. 69.


(Mancata comparizione della parte invitata).


Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne da' atto nel processo verbale; di questo la parte istante puo' ottenere copia. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.

CAPO II.
Del procedimento davanti al tribunale.
Sezione I. - Dell'introduzione della causa.

Art. 69-bis.


(Determinazione delle udienze di prima comparizione).


Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 70.


(Istanza, di abbreviazione dei termini di comparizione).


L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art. 163-bis ultimo comma del Codice, e' proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa e' stata gia' assegnata ad una sezione, al presidente di questa.


Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.


Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

Art. 70-bis.


(Computo dei termini di comparizione).


I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice.

Art. 70-ter.


(Notificazione della comparsa di risposta).


La citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.


Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.252627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Art. 71.


(Nota d'iscrizione a ruolo).


La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

Art. 72.


(Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo).


Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso e' custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.


Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

Art. 73.


(Copia degli atti di parte).


Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.


Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.

Art. 74.


(Contenuto del fascicolo di parte).


Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.


Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.


Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.


Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Art. 75.


(Nota delle spese).


Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.

Art. 76.


(Potere delle parti sui fascicoli).


Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Art. 77.


(Ritiro del fascicolo di parte).


Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.


In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

Sezione II. - Dell'istruzione della causa.

Art. 78.


(Astensione del giudice istruttore).


Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.


Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione e' iniziata, il giudice istruttore ne da' subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

Art. 79.


(Sostituzione del giudice istruttore).


La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte.


L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.


L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Art. 80.


(Determinazione delle udienze dei giudici istruttori).


Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o piu' giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale; o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

Art. 80-bis.


(Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione).


La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Art. 81.


(Fissazione delle udienze d'istruzione).


Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.


Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non puo' essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

Art. 81-bis.


(Calendario del processo).


Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.


Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.


Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonche' di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non puo' derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente trattazione .

Art. 82.


(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione).


Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.(14) 17


La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.(14)17


Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.


Il giudice istruttore puo', su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.


Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

--------------

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 83.


(Ordine di trattazione delle cause).


Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

Art. 83-bis.


(Trattazione scritta della causa).


Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

Art. 83-ter.


(Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale).


L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.


Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.(18) 19

--------------

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 84.


(Svolgimento delle udienze).


Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.


Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.


Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.



Art. 85.


(Istanza per imposizione di cauzione).


L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.


L'istanza puo' essere proposta successivamente quando e' giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

Art. 86.


(Forma della cauzione).


Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.


Il documento contenente la prova del versamento e' inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 87.


(Produzione dei documenti).


I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

Art. 88.


(Processo verbale di avvenuta conciliazione).


La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore e' raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.


Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.


Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.


Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi puo' autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non e' sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica e' unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.

Art. 89.


(Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico).


L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice e' scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.


Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Art. 90.


(Indagini del consulente senza la presenza del giudice).


Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, e' autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.


Il consulente non puo' ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.


In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Art. 91.


(Comunicazioni a consulenti di parte).


Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.


Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perche' vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

Art. 92.


(Questioni sorte durante le indagini del consulente).


Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.


Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.


Il giudice, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.

Art. 93.


(Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione).


Chi e' sottoposto ad ispezione corporale puo' farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

Art. 94.


(Istanza di esibizione).


L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Art. 95.


(Notificazione dell'ordinanza di esibizione).


Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Art. 96.


(Informazioni della pubblica amministrazione).


La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.

Art. 97.


(Divieto di private informazioni).


Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Art. 98.


(Deposito di documenti fatto da pubblico depositario).


Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.


Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.


Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

Art. 99.


(Proposizione della querela di falso).


La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.


Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso e' analfabeta, la dichiarazione e' raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

Art. 100.


(Copie del documento impugnato).


Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.


L'autorizzazione e' data con decreto.

Art. 101.


(Rinvio).


Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.

Art. 102.


(Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale).


Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

Art. 103.


(Termine per l'intimazione al testimone).


L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.27


Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.


L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.27

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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4)  che
la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.

Art. 103-bis.


(Modello di testimonianza).


La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.


Al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.


Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

Art. 104.


(Mancata intimazione ai testimoni).


Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.


Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Art. 105.


(Forma speciale di esame testimoniale).


La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e ai Grandi Ufficiali dello Stato.


Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

Art. 106.


(Disposizioni relative al testimone non comparso).


Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.


Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Art. 107.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art. 108.


(Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate).


Il difensore munito di mandato alla lite puo' assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice.


Il difensore stesso puo' anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

Art. 109.


(Ordinanza di pagamento durante il rendiconto).


L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo.

Art. 110.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 111.


(Produzione delle comparse).


Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.


Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica.


L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.


Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

Art. 112.


(Istanza di decisione secondo equita').


L'istanza per il giudizio di equita', consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.

Art. 112-bis.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995;

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti".

Sezione III. - Della decisione della causa.

Art. 113.


(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi).


Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.


Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 114.


(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi).


All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.


Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.


Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.


Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 115.


(Rinvio della discussione).


Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.


Il collegio puo' inoltre rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

Art. 116.


(Ordine di discussione delle cause).


L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.


Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.

Art. 117.


(Svolgimento della discussione).


I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.


Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.


Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.

Art. 118.


(Motivazione della sentenza).


La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.


Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.


In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.


La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Art. 119.


(Redazione della sentenza).


L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.


Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.


Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.


Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.

Art. 120.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5119

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 121.


(Ordinanza di correzione delle sentenze).


L'ordinanza di correzione delle sentenze e' notificata alle parti a cura del cancelliere.

Art. 122.


(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori).


L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.

Art. 123.


(Avviso d'impugnazione alla cancelleria).


L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.


Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

Art. 123-bis.


(Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore).


Se l'impugnazione e' proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione puo', se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

Art. 124.


(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza).


A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.


Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.

Art. 125.


(Riassunzione della causa).


Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa e' fatta con comparsa, che deve contenere:

1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;

5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;

6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale e' fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.


Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore gia' designato non fa piu' parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.


La comparsa e' notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

Art. 125-bis.


(Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione).


Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.

Art. 126.


(Fascicolo della causa riassunta).


Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.

Art. 127.


(Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente).


La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.

CAPO III.
Del procedimento d'appello.

Art. 128.


(Determinazione dei giorni d'udienza).


Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.


Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.(14)17


Se nel corso dell'anno uno o piu' istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 129.


(Riserva d'appello. Estinzione del processo).


La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, puo' essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.


La riserva puo' essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non e' costituita.


Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo.


Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza gia' notificata, e, se questa non e' stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso.

Art. 129-bis.


(Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva).


Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.


Se la sentenza e' cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.

Art. 130.


(Appello contro la sentenza di estinzione del processo).


Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:

- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";

- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Art. 131.


(Deliberazione dei provvedimenti).


Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.


Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.


La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Art. 131-bis.


(Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione).


Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non puo' decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

Art. 132.


(Rinvio).


Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.

CAPO IV.
Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione.

Art. 133.


(Riserva di ricorso. Estinzione del processo).


La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.


Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.


L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.

Art. 133-bis.


(Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione).


Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.


Se il ricorso e' rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto



Art. 134.


(Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta).


Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.


Agli atti devono essere uniti:

1) le marche ... per ..., diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche ... inviate, sottoscritto dall'avvocato.


All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.


Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere all'invio in cancelleria delle marche ... e delle copie mancanti.


Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.


Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.



Art. 134-bis.


(Residenza o sede delle parti).


All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

Art. 135.


(Invio di copie alle parti').


Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.

Art. 136.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793

Art. 137.


(Copie del ricorso e del controricorso).


Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica.


Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.


Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Art. 138.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

Art. 139.


(Istanza di rimessione alle sezioni unite).


L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.


Il ricorso e' depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice ed e' inserito nel fascicolo d'ufficio.



Art. 140.


(Deposito delle memorie di parte).


Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.


Il cancelliere non puo' ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Art. 141.


(Deliberazione dei provvedimenti).


Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.


Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.


La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Art. 142.


(Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici).


Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.


Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.


Art 143.


(Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte).


La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Art. 144.


(Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino).


Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.

Art. 144-bis.


(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio).


Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

CAPO V.
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 144-ter.


(Controversie individuali di lavoro).


Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 144-quater.


(Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte).


Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 145.


(Termine per la nomina del consulente tecnico).


Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Art. 146.


(Albo dei consulenti tecnici).


Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

Art. 146-bis.


(Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi).


Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..

Art. 147.


(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).


Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Art. 148.


(Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).


Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Art. 149.


(Controversie in materia di invalidita' pensionabile).


Nelle controversie in materia di invalidita' pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche' tutte le infermita' comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Art. 150.


(Calcolo della svalutazione monetaria).


Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applichera' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Art. 151.


(Riunione di procedimenti).


La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello..


Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

Art. 152.


(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)


Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.42


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AGGIORNAMENTO (42)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in G.U. 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111".

Art. 152-bis.


(Liquidazione di spese processuali)


Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

TITOLO IV.
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Capo I.
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.

Art. 153.


(Rilascio del titolo esecutivo).


Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.


La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.


Art 154.


(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive).


Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.


Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Art. 155.


(Certificato di prestata cauzione).


Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice e' rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.

Art. 155-bis.


(Archivio dei rapporti finanziari).


Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 155-ter.


(Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche).


La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.


Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalita' telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 155-quater.


(Modalita' di accesso alle banche dati).


Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e' consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali e' operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.


Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.


L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 155-quinquies.


(Accesso alle banche dati tramite i gestori).


Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore ..., previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.


La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

(38)


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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5".

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 155-sexies.


(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare).


Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Art. 156.


(Esecuzione sui beni sequestrati).


Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.(14)17


Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 85 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.";

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 156-bis.


(Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale).


Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.


La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 86 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.";

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 157.


(Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario).


L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494 primo comma del Codice.


Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.


Il processo verbale e' depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.


Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

Art. 158.


(Avviso al sequestrante).


Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del codice.

Art. 159.


(Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni).


Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.


Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.


Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.(14)17

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Art. 159-bis


(Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).


La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.

Art. 159-ter


(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).


Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformita'. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.

Art. 160.


(Forma degli avvisi).


Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.

Art. 161.


(Giuramento dell'esperto e dello stimatore).


L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.


L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.


Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

Art. 161-bis.


(Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione).


Il rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.2627

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Art. 161-ter.


(Vendite con modalita' telematiche).


Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche.


Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. 39


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AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Art. 161-quater.


(Modalita' di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche)


La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.40


Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui e' stata effettuata la pubblicita'.


Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.


Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e' attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

(39)


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AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".

Art. 162.


(Deposito del prezzo di assegnazione).


La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.

Art. 163.


(Ordine di cessazione della vendita forzata).


La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice e' disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

Art. 164.


(Atti di trasferimento del bene espropriato).


Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.

Art. 164-bis.


(Infruttuosita' dell'espropriazione forzata).


Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Art. 164-ter.


(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo).


Quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge.


La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.

CAPO II.
Dell'espropriazione mobiliare.

Art. 165.


(Partecipazione del creditore al pignoramento).


All'atto della richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.


Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.


Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Art. 166.


(Modalita' della custodia).


Il giudice dell'esecuzione da' con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 167.


(Processo verbale di consegna al commissionario).


Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione puo' farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.

Art. 168.


(Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita).


I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.(18)19


Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.(18)19


Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 169.


(Registrazione del processo verbale di vendita).


Il cancelliere della tribunale presso il quale e' depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.(18)19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 169-bis.


(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).


Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.(25)2627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Art. 169-ter.


(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).


Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.(25)2627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Art. 169-quater.


(Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di acquisto).


Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies.


(Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite).


I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.

Art. 169-sexies.


(Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati).


Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco e' allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.

CAPO III.
Dell'espropriazione immobiliare.

Art. 170.


(Atto di pignoramento immobiliare).


L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del codice.

Art. 171.


(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode).


Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 172.


(Cancellazione della trascrizione del pignoramento).


Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in gni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.


Art 173.


ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 2632627

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".


Art 173-bis.


(Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto).


L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia' deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.


L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.


L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.


Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.(25)(26)(27)

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".


Art 173-ter.


(Pubblicita' degli avvisi tramite internet).


Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.252627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".


Art 173-quater.


(Avviso delle operazioni di vendita ... da parte del professionista delegato).


L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.(25)2627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".


Art 173-quinquies.


(Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo).


Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.


Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le stesse modalita' di cui al primo comma.

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Art. 174.


(Dichiarazione di residenza dell'offerente).


Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

Art. 175.


(Convocazione delle parti per l'incanto).


Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.

Art. 176.


(Comunicazione del decreto di decadenza).


Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice e' comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.


Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.

Art. 177.


(Dichiarazione di responsabilita' dell'aggiudicatario).


L'aggiudicatario inadempiente e' condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta la vendita.


Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata e' stato attribuito il credito da esso portato.

Art. 178.


(Procedimento di rendiconto).


Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.


Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.

Art. 179.


(Graduazione e liquidazione).


Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione puo' limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.


Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.


Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del codice.

Art. 179-bis.


(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.


Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.(25)2627

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Art. 179-ter.


(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).


Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande.


E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.


La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.


La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive.


Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 5) che "Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 179-quater.


(Distribuzione degli incarichi).


Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.


Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.


Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

CAPO IV.
Disposizioni comuni.

Art. 180.


(Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato).


L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso e' sottoscritto dal creditore pignorante.


Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.


Art 181.


(Disposizioni sulla divisione).


Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.


Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.25

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".



Art. 182.


(Intimazione al detentore del pegno).


Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno e' detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno e' detenuto da altri.



Art. 183.


(Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio).


I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.(18) 19

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".



Art. 184.


(Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione).


I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 163 del codice.

Art. 185.


(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione).


All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

Art. 186.


(Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione).


Se per la causa di opposizione all'esecuzione e' competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

Art. 186-bis.


(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva).


I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione.



Art. 187.


(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva).


Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.



Art. 187-bis.


(Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti).


In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile.

TITOLO V.
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 188.


(Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione).


La parte alla quale non e' stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice puo' chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.


Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a se' e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione e' fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se e' fatta posteriormente.


Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.


Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.



Art. 189.


(Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi).


L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 190.


(Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta).


Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Art. 191.


(Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori).


Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 192.


(Modalita' di chiusura dell'inventario).


L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

Art. 193.


(Giuramento del curatore dell'eredita' giacente).


Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.

Art. 194.


(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione).


Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.

Art. 195.


(Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione).


Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione e' approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.


Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.

Art. 196.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 2515

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 5 gennaio 1994, n. 25 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno".

TITOLO V-BIS.
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-bis.


(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).


Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalita' telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.


Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.


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AGGIORNAMENTO (44)

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

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AGGIORNAMENTO (50)

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

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AGGIORNAMENTO (49)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Art. 196-ter.


(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe).


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e' fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di aggiornamento dell'elenco.


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AGGIORNAMENTO (44)

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

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AGGIORNAMENTO (50)

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

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AGGIORNAMENTO (49)

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I.
Del processo di cognizione.

Art. 197.


(Processi di primo grado nei quali non e' avvenuta la comparizione delle parti).


Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue.


Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del codice.


Se il termine fissato nell'atto di citazione e' scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice.

Art. 198.


(Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse).


Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, e' avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 199.


(Processi di primo grado nei quali e' stata pronunciata sentenza interlocutoria).


Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all'articolo precedente.


Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine per la riassunzione e' fissato dal giudice dell'impugnazione con la sentenza che pronuncia sulla stessa.


Se la sentenza interlocutoria non esecutiva passa in giudicato dopo l'entrata in vigore del codice, il termine di riassunzione di cui all'articolo precedente decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 200.


(Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore).


Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.


Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.

Art. 201.


(Sospensione del processo).


Quando e' impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, puo' sospendere su istanza di parte il processo, finche' non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e puo' sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.

Art. 202.


(Prima udienza di trattazione).


Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.

Art. 203.


(Assunzione dei mezzi di prova).


Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non e' ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto e' prescritto negli articoli 198 e 199.


Se nel giorno in cui entra in vigore il codice e' fissata o e' in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto e' prescritto nell'articolo 198.


Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del codice, e puo', inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in vigore.


Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle gia' eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del codice.


In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del giorno in cui il codice entra in vigore.

Art. 204.


(Cause in decisione davanti al tribunale).


Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.


Se le conclusioni non sono complete a norma dell'articolo 189 del codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza le parti ad udienza fissa davanti al giudice relatore.


Se il collegio pronuncia ordinanza, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio. Le parti sono tenute a depositare, su richiesta del cancelliere, le copie degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui all'articolo 38.


In ogni caso di riapertura dell'istruzione il relatore assume le funzioni e i poteri di giudice istruttore.

Art. 205.


(Efficacia delle sentenze interlocutorie).


Le sentenze interlocutorie finche' non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198.

Art. 206.


(Impugnazione delle sentenze interlocutorie).


Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione e' regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.


Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del codice.


Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 207.


(Termini per le impugnazioni).


I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.

Art. 208.


(Decadenza dall'impugnazione).


Alle aentenze che sono gia' pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.

Art. 209.


(Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti).


Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.

Art. 210.


(Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione).


Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197.


Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.

Art. 211.


(Processi d'appello nei quali le parti sono gia' comparse).


Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono gia' comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.


Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello puo' richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.

Art. 212.


(Effetto devolutivo dell'appello).


In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.


La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause gia' in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.

Art. 213.


(Decisione delle cause davanti al giudice d'appello).


Il giudice, se la sentenza impugnata e' definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.


Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.

Art. 214.


(Cause davanti al pretore e al conciliatore).


Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.

Art. 215.


(Cause davanti alla corte suprema di cassazione).


Se nel giorno in cui entra in vigore il codice e' stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.


Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del codice.

Art. 216.


(Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria).


Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.


Se entro il termine indicato nel comma precedente non e' effettuato alcun deposito, il ricorso e' dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non e' integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 ultimo comma.

Art. 217.


(Riassunzione davanti al giudice di rinvio).


Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.


Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.

Art. 218.


(Impugnazioni relative alle cause di lavoro).


Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello e' stato gia' proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.


In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del codice.


Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del codice hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la corte suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.

CAPO II.
Del processo di esecuzione.

Art. 219.


(Precetto immobiliare non trascritto).


Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del codice ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo 480 del codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.

Art. 220.


(Espropriazione forzata soltanto iniziata).


Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.


Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice.

Art. 221.


(Processi d'espropriazione mobiliare).


Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.


Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.


Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Art. 222.


(Processi d'espropriazione immobiliare).


Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa e' data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.


Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.


Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.


Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Art. 223.


(Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare).


I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.

Art. 224.


(Processi d'opposizione all'esecuzione).


Ai processi d'opposizione all'esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore del codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.

Art. 225.


(Opposizione agli atti esecutivi).


Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.


Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.

Art. 226.


(Riassunzione del processo esecutivo sospeso).


Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell'articolo 627 del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello e' avvenuto prima dell'entrata in vigore del codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.

CAPO III.
Dell'arbitrato.

Art. 227.


(Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice).


I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.

Art. 228.


(Arbitri e procedimento arbitrale).


Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.


Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori gia' depositati all'entrata in vigore del codice.

Art. 229.


(Impugnabilita' delle sentenze).


Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.

CAPO IV.
Disposizioni comuni.

Art. 230.


(Immutabilita' della competenza gia' fissata).


Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e' stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.


I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.

Art. 231.


(Albo degli esperti).


Finche' non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell'articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania


Imperatore d'Etiopia


Il Ministro per la grazia e giustizia


GRANDI