Della permuta

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CAPO III
Della permuta

Art. 1552.


(Nozione).


La permuta e' il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta' di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

Art. 1553.


(Evizione).


Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 1554.


(Spese della permuta).


Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555.


(Applicabilita' delle norme sulla vendita).


Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

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